| Settore: | Codici provinciali |
| Regione: | Trento |
| Materia: | 5. sviluppo sociale |
| Capitolo: | 5.4 lavoro e formazione professionale |
| Data: | 29/08/1983 |
| Numero: | 30 |
| Sommario |
| Art. 1. 1. Alla programmazione delle iniziative di cui alla legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14, come modificata dai successivi articoli 4, 5 e 6, per il periodo 1 luglio 1983 - 30 giugno 1984, si [...] |
| Art. 2. 1. La Giunta provinciale provvede al finanziamento degli oneri derivanti dall'organizzazione e funzionamento delle iniziative previste nel piano di cui al precedente articolo 1 nel modo seguente: |
| Art. 3. 1. A seguito dell'entrata in vigore della legge di approvazione del primo piano sanitario provinciale si applica, con riguardo al piano di cui all'articolo 1 della presente legge, quanto [...] |
| Art. 4. (Omissis) |
| Art. 5. (Omissis) |
| Art. 6. (Omissis) |
§ 5.4.11 - Legge Provinciale 29 agosto 1983, n. 30.
Programmazione delle iniziative in materia di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale addetto ai servizi socio-sanitari per il periodo 1983-1984 e modifiche alla legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14.
(B.U. 6 settembre 1983, n. 45).
1. Alla programmazione delle iniziative di cui alla
2. Salvo quanto previsto nel precedente comma, per l'individuazione dei contenuti del piano nonché per l'approvazione e attuazione del medesimo si osservano le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della
1. La Giunta provinciale provvede al finanziamento degli oneri derivanti dall'organizzazione e funzionamento delle iniziative previste nel piano di cui al precedente articolo 1 nel modo seguente:
a) per le iniziative la cui realizzazione è affidata alle unità sanitarie locali, secondo le disposizioni recate dalla
b) per le iniziative da realizzare direttamente dalla Provincia, secondo le disposizioni di cui alla
1. A seguito dell'entrata in vigore della legge di approvazione del primo piano sanitario provinciale si applica, con riguardo al piano di cui all'articolo 1 della presente legge, quanto stabilito dall'articolo 5 della
(Omissis) [1].
(Omissis) [2].
(Omissis) [3].
[1] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[2] Modifica l'art. 9 della
[3] Reca modifiche alla