| Settore: | Codici provinciali |
| Regione: | Trento |
| Materia: | 2. ordinamento della provincia |
| Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
| Data: | 27/11/1964 |
| Numero: | 11 |
| Sommario |
| Art. 1. Il gettone di presenza di cui al secondo comma dell'art. 1 della Legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, viene stabilito in Lire 2.000 per gli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, [...] |
| Art. 2. (Omissis) |
| Art. 3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con lo stanziamento previsto all'articolo 8 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1964 e [...] |
| Art. 4. La presente legge avrà effetto dal primo luglio 1964 |
§ 2.1.16 - L.P. 27 novembre 1964, n. 11. [1]
Modificazioni alla Legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, concernente i compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli e Comitati, comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento.
(B.U. 8 dicembre 1964, n. 54).
Il gettone di presenza di cui al secondo comma dell'art. 1 della
(Omissis) [2].
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con lo stanziamento previsto all'articolo 8 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1964 e corrispondente per gli esercizi successivi.
La presente legge avrà effetto dal primo luglio 1964.
[1] Legge abrogata dall'art. 6 della
[2] Modifica l'art. 2 della