| Settore: | Codici provinciali |
| Regione: | Trento |
| Materia: | 2. ordinamento della provincia |
| Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
| Data: | 02/05/1962 |
| Numero: | 5 |
| Sommario |
| Art. 1. Con effetto dal 1° gennaio 1962, al personale provinciale è attribuita un'indennità temporanea, non pensionabile, pari al 15% dello stipendio o salario effettivamente goduti, esclusa la [...] |
| Art. 2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con gli ordinari stanziamenti per il personale provinciale predisposti nel bilancio preventivo per l'esercizio finanziario [...] |
| Art. 3. (Omissis) |
§ 2.1.12 - Legge Provinciale 2 maggio 1962, n. 5. [*]
Attribuzione al personale provinciale di una indennità temporanea.
(B.U. 8 maggio 1962, n. 19).
Con effetto dal 1° gennaio 1962, al personale provinciale è attribuita un'indennità temporanea, non pensionabile, pari al 15% dello stipendio o salario effettivamente goduti, esclusa la tredicesima mensilità e qualsiasi indennità accessoria.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con gli ordinari stanziamenti per il personale provinciale predisposti nel bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1962 e corrispondenti per gli esercizi futuri.
(Omissis) [1].
[*] Legge abrogata dall'art. 2 della
[1] Entrata in vigore.