§ 3.4.24 - L.R. 5 marzo 1951, n. 26.
Proroga dei termini previsti dall'art. 39 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla Riforma agraria in Sicilia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 contratti e rapporti agrari
Data:05/03/1951
Numero:26


Sommario
Art. 1.      I termini previsti per la compilazione degli elenchi e per la presentazione delle domande di cui all'art. 39 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sono rispettivamente prorogati di [...]
Art. 2.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione.


§ 3.4.24 - L.R. 5 marzo 1951, n. 26.

Proroga dei termini previsti dall'art. 39 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla Riforma agraria in Sicilia.

(G.U.R. 13 marzo 1951, n. 11).

 

Art. 1.

     I termini previsti per la compilazione degli elenchi e per la presentazione delle domande di cui all'art. 39 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sono rispettivamente prorogati di giorni sessanta e di giorni trenta.

 

     Art. 2.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.