§ 4.4.2 - L.R. 21 febbraio 1957, n. 2.
Anticipazioni alle Società Strade Ferrate Sarde e Ferrovie Complementari della Sardegna rimborsabili dallo Stato.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:21/02/1957
Numero:2


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 


§ 4.4.2 - L.R. 21 febbraio 1957, n. 2. [1]

Anticipazioni alle Società Strade Ferrate Sarde e Ferrovie Complementari della Sardegna rimborsabili dallo Stato.

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere in una o più rate, alle Società Strade Ferrate Sarde e Ferrovie Complementari della Sardegna anticipazioni rimborsabili direttamente dallo Stato, per una somma non superiore rispettivamente a L. 28.000.000 - e a L. 132.000.000 - per consentire il pagamento dei salari e stipendi maturati e maturandi, in attesa della emanazione del provvedimento ministeriale di erogazione dei sussidi integrativi a copertura del deficit di esercizio riconosciuti ammissibili per il periodo novembre 1956 - febbraio 1957.

     Sulle somme anticipate e fino all'effettiva restituzione, gravano a carico delle Società interessate gli interessi del 4% in ragione d'anno.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

     Le somme che verranno versate dallo Stato alla Regione a rimborso delle anticipazioni di cui alla presente legge, saranno utilizzate per reintegrare gli stanziamenti dei capitoli di cui al primo comma.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[2] Reca disposizioni finanziarie.