§ 4.3.2 - L.R. 1 febbraio 1952, n. 8. [*]
Autorizzazione alla Costruzione di porti di IV classe.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 lavori pubblici
Data:01/02/1952
Numero:8

§ 4.3.2 - L.R. 1 febbraio 1952, n. 8. [*]

Autorizzazione alla Costruzione di porti di IV classe.

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostituirsi alle Amministrazioni provinciali e comunali negli adempimenti e nelle facoltà di loro competenza, previste dalle leggi 2 aprile 1885, n. 3095 e 14 luglio 1907, n. 542, per la costruzione dei porti di IV classe da eseguirsi in Sardegna secondo il piano di cui all'art. 4 della presente legge.

     Le costruzioni saranno eseguite a pagamento differito sino a 15 annualità dal tasso massimo di cui all'art. 11 della L. 3 agosto 1949, n. 589.

 

Art. 2.

     I comuni nel cui territorio è prevista la costruzione dei porti di IV classe secondo il piano di cui all'art. 4 della presente legge, dovranno presentare domanda all'Assessorato ai Trasporti, corredata dalla seguente documentazione:

     a) dichiarazione dell'autorità tutoria, dalla quale risulti che il comune interessato non può a proprio carico sostenere la quota parte della spesa occorrente alla esecuzione delle opere;

     b) regolare delibera con la quale i comuni stessi si obbligano a versare all'Amministrazione regionale tutti gli eventuali contributi ad essi spettanti a norma di legge per la costruzione dei porti di IV classe.

 

Art. 3.

     Le rate di annualità per il pagamento differito dei lavori di cui all'art. 1 saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Bilancio regionale degli esercizi dal 1952 al 1967.

     I contributi dovuti dai comuni ai sensi dell'articolo precedente, saranno iscritti negli appositi capitoli delle entrate negli stati di previsione degli esercizi corrispondenti.

 

Art. 4. [1]

     La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai Trasporti, disporrà un piano triennale per l'esecuzione di porti di IV classe, da approvarsi dal Consiglio regionale.

     In attesa che venga formulato e approvato il piano di cui al comma precedente, la Giunta regionale è tuttavia autorizzata a procedere alla esecuzione dei porti di Teulada, di Siniscola (La Caletta) e di Castelsardo, per i quali sono pronti o in stato di avanzata preparazione i progetti esecutivi.

 

Art. 5.

     L'approvazione dei progetti, per la cui compilazione valgono le disposizioni della L.R. 8 maggio 1951, n. 5, è di competenza della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle Opere Pubbliche e del Comitato regionale dei Lavori Pubblici [2].

     I progetti esecutivi saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici [2].

     La gestione amministrativa dei lavori spetta all'Assessorato ai Lavori Pubblici secondo le norme delle leggi dello Stato e della Regione vigenti in materia.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 17 luglio 1952, n. 20.

[2] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 17 luglio 1952, n. 20.

[2] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 17 luglio 1952, n. 20.