§ 4.2.40 – L.R. 26 febbraio 2004, n. 4.
Normativa regionale in materia di abusivismo edilizio - Recepimento in Sardegna del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 edilizia
Data:26/02/2004
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 3.  Supporto cartografico.
Art. 4.  Norme in materia di espropriazioni.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 4.2.40 – L.R. 26 febbraio 2004, n. 4.

Normativa regionale in materia di abusivismo edilizio - Recepimento in Sardegna del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326.

(B.U. 28 febbraio 2004, n. 7).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Le disposizioni che estendono la normativa in materia di condono edilizio di cui alla Legge 28 febbraio 1985, n. 47, alle opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003, introdotte dall’articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano su tutto il territorio della Sardegna.

 

     Art. 2. Divieti.

     1. Non sono, comunque, suscettibili di sanatoria:

     a) le opere abusive realizzate nelle zone di rilevante interesse paesistico-ambientale di cui all’articolo 10 bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, e successive modifiche;

     b) le opere abusive che abbiano comportato l’ampliamento del manufatto originario nella misura superiore a 250 mc [1];

     c) le nuove costruzioni abusive che abbiano una volumetria superiore a 300 mc;

     d) i complessi immobiliari abusivi che, fermo il limite di 300 mc per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, superino i 1200 mc complessivi;

     e) le opere abusive che siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere dei beni ambientali e paesistici, qualora non venga acquisito il nullaosta da parte del soggetto  che ha imposto il vincolo, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima dell’esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;

     f) le opere abusive che siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

     g) le opere abusive che insistono su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici, a meno che l’Amministrazione competente conceda l’uso del suolo.

 

     Art. 3. Supporto cartografico.

     1. Al fine di consentire un efficace controllo dell’attività edilizia la Regione, entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, mette a disposizione dei comuni i rilievi aerofotogrammetrici del territorio regionale, nella redazione più puntualmente riferibile al tempo di costruzione in cui è consentita la sanatoria.

     2. Il Comune, in sede di esame delle domande di sanatoria riferite ad aumenti di superficie coperta o nuove costruzioni, procede al loro riscontro con tali rilievi aerofotogrammetrici che costituisce, qualora tecnicamente rilevabile, condizione di procedibilità per il proseguo della definizione dellabuso edilizio, il cui procedimento è sospeso in mancanza di tale riscontro.

 

     Art. 4. Norme in materia di espropriazioni. [2]

     1. Il vincolo preordinato all'esproprio, ai fini della realizzazione e localizzazione di un'opera pubblica, può essere apposto su iniziativa dell'amministrazione competente ad approvare il progetto mediante apposita conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che comporta, ove occorra, contestuale variante urbanistica, cui partecipa, oltre alle amministrazioni e soggetti a vario titolo competenti al rilascio di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, anche l'articolazione dell'Amministrazione regionale competente ad esprimere la coerenza della variante con le vigenti disposizioni in materia di governo del territorio e con gli atti di pianificazione sovraordinati e l'amministrazione comunale interessata. La variante diventa efficace con la pubblicazione sul BURAS dello stralcio della determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, che sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, ivi inclusi quelli relativi all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla variante urbanistica.

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.


[1] Lettera così sostituita dall'art. 16 della L.R. 11 maggio 2004, n. 6.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 19 dicembre 2023, n. 17.