§ 3.3.28 - L.R. 17 agosto 1967, n. 14.
Istituzione di una cattedra convenzionata di puericoltura presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 istruzione
Data:17/08/1967
Numero:14

§ 3.3.28 - L.R. 17 agosto 1967, n. 14. [1]

Istituzione di una cattedra convenzionata di puericoltura presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari.

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'Amministrazione dell'Università degli studi di Sassari una convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia per l'insegnamento di puericultura.

 

Art. 2.

     La convenzione, che avrà la durata di anni venti e si intenderà prorogata per uguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della scadenza, dovrà prevedere le forme di collaborazione da realizzare con l'Amministrazione regionale nel settore della cattedra convenzionata.

 

Art. 3.

     La spesa per il posto di ruolo di cui al precedente art. 1 sarà determinata in sede di convenzione sulla base del costo medio delle cattedre universitarie indicato dal Ministero della Pubblica Istruzione.

     Tale spesa sarà costantemente aggiornata in relazione alle modificazioni che dovessero essere apportate al trattamento economico dei professori universitari di ruolo, sulla base delle comunicazioni del Ministero della Pubblica Istruzione.

 

Art. 4.

     La spesa per l'attuazione della presente legge fa carico al capitolo 13426 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1967 e ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.