§ 3.3.24 - L.R. 31 gennaio 1967, n. 3.
Posto di ruolo convenzionato per l'insegnamento di clinica odontoiatrica presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Sassari.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 istruzione
Data:31/01/1967
Numero:3

§ 3.3.24 - L.R. 31 gennaio 1967, n. 3. [1]

Posto di ruolo convenzionato per l'insegnamento di clinica odontoiatrica presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Sassari.

 

Art. 1.

     Qualora si verifichino le condizioni previste dall'art. 3 del D.P.R. 31 dicembre 1964, n. 1515, istitutivo di un posto di ruolo convenzionato per l'insegnamento di clinica odontoiatrica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere l'onere finanziario per il mantenimento del posto medesimo mediante apposita convenzione da stipulare con l'Amministrazione dell'Università di Sassari.

 

Art. 2.

     La convenzione avrà durata di anni venti e si intenderà prorogata per uguale periodo di tempo ove non sia denunciata almeno un anno prima della scadenza da uno dei contraenti.

 

Art. 3.

     Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al cap. 13426 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966 e a quelli ad esso corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

     Per far fronte all'onere di lire 6.000.000 relativo al 1966 sono introdotte nel bilancio per il corrente anno finanziario le seguenti variazioni in aumento:

     (Omissis).

     Agli oneri gravanti sui bilanci per gli anni finanziari dal 1967 al 1985 si farà fronte con una quota, dell'importo annuo di lire 6 milioni, del maggior gettito della imposta sul consumo dei tabacchi, derivanti dal suo naturale incremento.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.