§ 3.3.20 - L.R. 4 febbraio 1965, n. 2.
Stanziamento di un contributo annuo per il funzionamento del corso di laurea e della Facoltà di scienze politiche presso l'Università di Cagliari.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 istruzione
Data:04/02/1965
Numero:2

§ 3.3.20 - L.R. 4 febbraio 1965, n. 2. [1]

Stanziamento di un contributo annuo per il funzionamento del corso di laurea e della Facoltà di scienze politiche presso l'Università di Cagliari.

 

Art. 1.

     Allo scopo, di favorire l'istituzione della Facoltà di scienze politiche, di potenziare l'attività e di migliorare le attrezzature e le dotazioni del corso per la laurea in scienze politiche, attualmente esistente presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Cagliari, l'Amministrazione regionale si impegna a contribuire annualmente nelle spese di funzionamento del corso medesimo e della istituenda Facoltà di scienze politiche con la somma di lire 25.000.000, che verrà messa a disposizione dell'Amministrazione dell'Università di Cagliari all'inizio di ogni anno accademico ed a partire dall'anno accademico 1964-1965.

 

Art. 2.

     All'onere di lire 25.000.000 - di cui rispettivamente lire 20 milioni per il funzionamento ed il potenziamento dell'attività del corso di laurea in scienze politiche, e lire 5.000.000 per il miglioramento delle attrezzature e delle dotazioni relative - derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1965 sarà fatto fronte mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti, nell'ordine, dei capitoli 17130 e 27101 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

     L'Assessore regionale alle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.