§ 3.3.17 - L.R. 4 luglio 1963, n. 7.
Istituzione di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari in insegnamenti attinenti alla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 istruzione
Data:04/07/1963
Numero:7

§ 3.3.17 - L.R. 4 luglio 1963, n. 7. [1]

Istituzione di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari in insegnamenti attinenti alla «Storia delle tradizioni popolari».

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'Amministrazione dell'Università di Cagliari, una convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di lettere e filosofia, destinato ad un insegnamento attinente alla « Storia delle tradizioni popolari ».

 

Art. 2.

     La convenzione, che avrà la durata di anni venti e si intenderà prorogata per eguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della scadenza, dovrà prevedere le forme di collaborazione da realizzare con l'Amministrazione regionale del settore di ricerche della cattedra convenzionata.

 

Art. 3.

     La spesa per il posto di ruolo, di cui al precedente art. 1, sarà determinata in sede di convenzione sulla base del costo medio delle cattedre universitarie indicato dal Ministero della pubblica istruzione.

     Tale spesa sarà costantemente aggiornata in relazione alle modificazioni che dovessero essere apportate al trattamento economico dei professori universitari di ruolo, sulla base delle comunicazioni del Ministero della pubblica istruzione.

 

Art. 4.

     La spesa per l'attuazione della presente legge fa carico al capitolo 136 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1963 e a quelli corrispondenti per i bilanci successivi.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.