§ 3.3.12 - L.R. 8 ottobre 1959, n. 15.
Istituzione presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Cagliari e della Università di Sassari di una cattedra convenzionata di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 istruzione
Data:08/10/1959
Numero:15

§ 3.3.12 - L.R. 8 ottobre 1959, n. 15. [1]

Istituzione presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Cagliari e della Università di Sassari di una cattedra convenzionata di clinica ortopedica.

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le Amministrazioni delle Università di Cagliari e di Sassari apposite convenzioni per l'istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento di «Clinica ortopedica» presso la facoltà di medicina e chirurgia di ciascuno dei due Atenei.

 

Art. 2.

     Le convenzioni hanno la durata di anni venti e si intendono prorogate per egual periodo di tempo ove non siano denunciate da una delle parti contraenti almeno un anno prima della scadenza.

 

Art. 3.

     La spesa per l'attuazione della presente legge fa annualmente capo ad apposito capitolo del bilancio regionale.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.