§ 3.3.5 - L.R. 23 ottobre 1952, n. 29.
Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1950, n. 5, concernente stanziamento di un contributo annuo per la istituenda facoltà di economia e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 istruzione
Data:23/10/1952
Numero:29

§ 3.3.5 - L.R. 23 ottobre 1952, n. 29. [1]

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1950, n. 5, concernente stanziamento di un contributo annuo per la istituenda facoltà di economia e commercio presso l'Università di Cagliari.

 

Art. 1.

     Allo scopo di favorire l'istituzione della Facoltà di economia e commercio presso l'Università di Cagliari, l'Amministrazione regionale si impegna a contribuire annualmente nelle spese di funzionamento della stessa Facoltà con la somma di lire 10 milioni, che verrà messa a disposizione della Amministrazione dell'Università di Cagliari all'inizio di ogni anno accademico e a partire dalla data in cui, con legge dello Stato, verrà istituita la Facoltà predetta.

     Nel caso che, prima della istituzione formale della facoltà, venga autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione il funzionamento provvisorio, il contributo decorrerà dall'anno accademico nel quale avranno effettivamente inizio i corsi e sarà corrisposto dopo che l'Università di Cagliari abbia notificato all'Amministrazione regionale il relativo provvedimento.

 

Art. 2.

     Le spese di cui alla presente legge fanno carico al cap. 97 del Bilancio regionale 1952 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.