§ 3.3.4 - L.R. 3 ottobre 1952, n. 25.
Finanziamento dei centri didattici provinciali e dei corsi di perfezionamento per diplomati degli istituti magistrali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 istruzione
Data:03/10/1952
Numero:25

§ 3.3.4 - L.R. 3 ottobre 1952, n. 25. [1]

Finanziamento dei centri didattici provinciali e dei corsi di perfezionamento per diplomati degli istituti magistrali.

 

Art. 1.

     Allo scopo di migliorare la preparazione culturale degli insegnanti elementari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Centri Didattici Provinciali, onde provvedere al loro migliore funzionamento e particolarmente all'istituzione di corsi di perfezionamento.

     Detti corsi sono istituiti d'intesa fra l'Assessore regionale all'Igiene, sanità e pubblica istruzione ed i singoli Provveditori agli studi.

     I Centri Didattici Provinciali sono tenuti a presentare il rendiconto annuale della gestione delle somme ricevute.

 

Art. 2.

     Le spese di cui al precedente articolo fanno carico al capitolo 101 del Bilancio regionale 1952 ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.