§ 3.3.3 - L.R. 20 dicembre 1950, n. 71.
Istituzione di scuole popolari.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 istruzione
Data:20/12/1950
Numero:71


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 3.3.3 - L.R. 20 dicembre 1950, n. 71. [1]

Istituzione di scuole popolari.

 

Art. 1.

     Al fine di collaborare con lo Stato nella lotta contro l'analfabetismo, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire per ogni anno scolastico corsi di scuole popolari.

 

     Art. 2.

     I corsi saranno ripartiti fra le province sarde sentito il parere dei rispettivi Provveditori agli studi.

     La ripartizione dei corsi fra i Comuni spetta all'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione dando la preferenza a quelli che eventualmente ne fossero sprovvisti e tenendo conto degli indici dell'analfabetismo.

 

     Art. 3.

     Gli assegni agli insegnanti, i sussidi per acquisto di libri e cancelleria per gli allievi, le indennità di visita e i premi di attività saranno corrisposti nella misura stabilita per i corsi istituiti con il D.L.C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1599, e successive modificazioni. La spesa graverà sul bilancio della Regione, rubrica dell'Assessorato all'igiene, sanità e pubblica istruzione.

 

     Art. 4.

     La Giunta regionale, sulla base del piano di riparto proposto dall'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione, stabilirà l'ammontare dei fondi che, mediante decreto del Presidente della Giunta stessa, saranno messi a disposizione dei singoli Provveditori agli studi, cui spetterà la gestione secondo le norme impartite dal Ministero alla Pubblica istruzione per tali corsi di scuole popolari.

     Al termine della gestione ciascun Provveditore agli Studi presenterà il rendiconto all'Assessorato alle finanze.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.