§ 3.3.1 - L.R. 7 febbraio 1950, n. 4.
Stanziamento di un contributo annuo per la Facoltà di Scienze Agrarie dell'Università di Sassari.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 istruzione
Data:07/02/1950
Numero:4


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 3.3.1 - L.R. 7 febbraio 1950, n. 4. [1]

Stanziamento di un contributo annuo per la Facoltà di Scienze Agrarie dell'Università di Sassari.

 

Art. 1.

     Allo scopo di migliorare le attrezzature scientifiche e le dotazioni degli Istituti della Facoltà di scienze agrarie della Università di Sassari si concede per tale Facoltà un contributo annuo di lire due milioni.

 

     Art. 2.

     Il contributo di cui all'art. 1, viene erogato a cominciare dall'anno accademico 1949-1950 e grava sul Bilancio della Regione, rubrica dell'Assessorato all'igiene, sanità e pubblica istruzione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.