§ 3.2.1 - L.R. 28 luglio 1950, n. 41.
Contributi a favore di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:28/07/1950
Numero:41


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 


§ 3.2.1 - L.R. 28 luglio 1950, n. 41. [1]

Contributi a favore di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

 

Art. 1.

     E' autorizzata la concessione di contributi ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Sardegna, le quali si trovino in accertate difficoltà finanziarie per il conseguimento delle loro finalità.

 

     Art. 2.

     Le istituzioni interessate devono presentare domanda motivata all'Assessore agli Interni che dispone gli accertamenti necessari.

     La concessione dei contributi di cui all'art. 1 sarà disposta, su proposta dell'Assessore agli Interni, mediante decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta medesima.

 

     Art. 3.

     La spesa farà carico al cap. 85 del Bilancio 1950 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.