§ 3.1.17 - L.R. 23 aprile 1968, n. 22.
Abrogazione della L.R. 26 marzo 1965, n. 4, e nuove disposizioni per la costruzione di nuovi ambulatori e per il completamento, l'ampliamento e la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:23/04/1968
Numero:22

§ 3.1.17 - L.R. 23 aprile 1968, n. 22. [1]

Abrogazione della L.R. 26 marzo 1965, n. 4, e nuove disposizioni per la costruzione di nuovi ambulatori e per il completamento, l'ampliamento e la sistemazione di mattatoi e ambulatori già costruiti o in corso di costruzione.

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a suo carico, nei Comuni che ne facciano richiesta, l'onere delle spese per l'impianto di nuovi ambulatori e per il completamento, l'ampliamento e la sistemazione dei mattatoi ed ambulatori già costruiti o in corso di costruzione.

     Sono a carico dell'Amministrazione regionale anche le spese di progettazione delle opere e di direzione dei relativi lavori, nonché quelle necessarie per l'acquisizione delle aree e per le opere di urbanizzazione comunque occorrenti alla completa utilizzazione delle opere.

     I progetti sono approvati e resi esecutivi con decreto dell'Assessore regionale all'Igiene e Sanità; ove i progetti superino l'importo di 15.000.000 di lire deve essere sentito il parere del Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici.

 

Art. 2.

     La gestione e la esecuzione dei lavori di cui al precedente art. 1 sono affidate agli enti interessati che vi provvedono nei modi di legge.

     L'Assessore regionale all'Igiene e Sanità può autorizzare aperture di credito a favore dei Comuni fino all'importo di ciascuna opera appaltata, quale risulta dal verbale di aggiudicazione, o secondo i casi, dall'atto di cottimo o dall'offerta definitiva per l'appalto a trattativa privata, detratte le ritenute di garanzia.

     Le predette aperture di credito possono essere utilizzate soltanto per i pagamenti dei certificati di acconto compilati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori cui si riferiscono, nella misura minima fissata dai capitolati d'oneri.

     L'Assessore regionale all'igiene e Sanità - cui in ogni caso restano affidati l'alta sorveglianza ed il collaudo dei lavori eseguiti ai sensi della presente legge - provvederà nei modi di legge alla gestione ed esecuzione di lavori quando ne facciano richiesta gli enti interessati.

 

Art. 3.

     Per progetti di opere di importo non superiore a lire 5.000.000 l'Assessore regionale all'Igiene e Sanità può autorizzare i Comuni interessati ad eseguire i lavori in amministrazione diretta o a cottimo fiduciario; in questo caso può essere anticipata, agli enti interessati, una somma pari al 70 per cento dell'importo complessivo autorizzato, mentre la restante somma sarà liquidata a presentazione dello stato finale.

 

Art. 4.

     La proprietà degli ambulatori e dei mattatoi già costruiti dall'Amministrazione regionale in base ai piani particolari per gli ambulatori e mattatoi è trasferita ai Comuni interessati.

     E' autorizzata la restituzione alle amministrazioni comunali delle aree da queste precedentemente donate per la costruzione dei mattatoi ed ambulatori all'Amministrazione regionale, e da questa non utilizzata. Per tale restituzione gli oneri fiscali sono assunti a carico dell'Amministrazione regionale.

 

Art. 5.

     La denominazione del capitolo 25306 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 è così modificato:

     «Spese per la costruzione e l'attrezzatura di nuovi ambulatori e per il completamento, l'ampliamento e la sistemazione dei mattatoi ed ambulatori già costruiti o in corso di costruzione; spese per l'acquisizione delle aree e per le opere di urbanizzazione comunque occorrenti alla completa utilizzazione delle opere; spese per oneri fiscali per la restituzione alle Amministrazioni comunali delle aree donate per la costruzione dei mattatoi e ambulatori all'Amministrazione regionale e da questa non utilizzate».

     Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 25306 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli esercizi successivi.

 

Art. 6.

     La legge regionale 26 marzo 1965, n. 4, è abrogata.

 

Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.