§ 3.1.13 - L.R. 20 dicembre 1962, n. 25.
Istituzione di un Consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:20/12/1962
Numero:25

§ 3.1.13 - L.R. 20 dicembre 1962, n. 25. [1]

Istituzione di un Consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori.

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la istituzione di un «Consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori» con sede in Cagliari, per lo studio, l'accertamento diagnostico e l'assistenza sanitaria dei malati portatori di tumori.

     Possono far parte del Consorzio oltre l'Amministrazione regionale, a mezzo dell'Assessorato regionale all'igiene e Sanità:

     a) le Amministrazioni provinciali e comunali ed istituzioni pubbliche che ne facciano domanda;

     b) gli enti pubblici ed istituzioni che perseguono finalità analoghe a quelle del Consorzio.

 

Art. 2.

     L'atto costitutivo e lo statuto del Consorzio sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima e dietro proposta dell'Assessorato regionale all'igiene e Sanità.

 

Art. 3.

     Per il raggiungimento delle proprie finalità il Consorzio dovrà provvedere all'istituzione, laddove non siano già in funzione. ed al coordinamento dell'attività di tre centri provinciali per la lotta contro i tumori nei capoluoghi di provincia dell'Isola; potrà altresì promuovere la costruzione di un apposito ospedale.

 

Art. 4.

     Alle spese per il funzionamento del Consorzio provvedono gli enti consorziali, con concorso sia dello Stato che degli enti pubblici e privati che intendano sostenere tale iniziativa.

 

Art. 5.

     (Omissis).

 

Art. 6.

     Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 108 bis dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1962 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

     A decorrere dall'esercizio 1963 sarò stanziato per le finalità della presente legge un contributo annuo non inferiore a lire 100 milioni.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.