§ 3.1.6 - L.R. 2 aprile 1954, n. 3.
Erogazione di contributi per le gestioni iniziali degli ospedali e degli ambulatori.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:02/04/1954
Numero:3

§ 3.1.6 - L.R. 2 aprile 1954, n. 3. [1]

Erogazione di contributi per le gestioni iniziali degli ospedali e degli ambulatori.

 

Art. 1.

     Per consentire la prima attivazione del funzionamento dei nuovi centri ospedalieri e ambulatoriali di cui all'art. 1 della legge regionale 20 giugno 1950, n. 15, modificato con la legge regionale 18 maggio 1951, n. 8, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti che li eserciscono.

     Ai fini della concessione dei contributi previsti nel comma precedente, i nuovi reparti istituiti con fondi o contributi della Regione in ospedali e ambulatori già esistenti sono assimilati ai centri ospedalieri e ambulatoriali di nuovo impianto di cui alle leggi regionali sopracitate.

 

Art. 2.

     Le amministrazioni degli enti che intendono giovarsi della presente legge, devono rivolgere la richiesta all'Assessore all'Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione, specificando i motivi per cui l'intervento viene domandato, e presentando un piano finanziario dettagliato circa l'impiego dei contributi richiesti e le modalità di amministrazione.

 

Art. 3.

     I contributi sono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione di questa, sentito il parere del Comitato Tecnico Sanitario regionale.

 

Art. 4.

     Gli Enti sono obbligati a rendere conto dell'impiego dei contributi ricevuti, entro i termini fissati nel decreto di concessione.

     Sull'impiego di tali contributi è data altresì facoltà all'Amministrazione regionale di disporre verifiche.

 

Art. 5.

     La spesa farà carico al Cap. 90 del bilancio 1953 e a quello corrispondente per gli esercizi successivi.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.