§ 2.12.33 - L.R. 21 novembre 1995, n. 32.
Modifiche alle leggi regionali 9 giugno 1995, n. 15 (Recepimento della normativa nazionale e comunitaria sui lavori socialmente utili) e 23 agosto [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.12 lavoro e previdenza sociale
Data:21/11/1995
Numero:32


Sommario
Art. 1.      1.
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in lire 1.000.000.000 per l'anno 1995 e fanno carico al capitolo 10136/01.


§ 2.12.33 - L.R. 21 novembre 1995, n. 32.

Modifiche alle leggi regionali 9 giugno 1995, n. 15 (Recepimento della normativa nazionale e comunitaria sui lavori socialmente utili) e 23 agosto 1995, n. 23 (Finanziamento ai Comuni e ad altri soggetti pubblici per l'attivazione di progetti di lavoro socialmente utili relativamente a spese per noli, attrezzature, assicurazioni obbligatorie e spese generali, nonché integrazioni alla legge regionale 9 giugno 1995, n. 15).

 

Art. 1.

     1. [1].

     2. Per i fini di cui al presente comma il Fondo per l'attivazione dei lavori socialmente utili, previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 15 del 1995, è incrementato di lire 1.000.000.000 per il 1995.

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4. [4]

 

     Art. 5.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in lire 1.000.000.000 per l'anno 1995 e fanno carico al capitolo 10136/01.

     2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1995-1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     3. Alle dotazioni del fondo di cui al succitato capitolo 10136/01 per gli anni successivi al 1995 si provvede con legge di bilancio.

 

 


[1] Aggiunge il comma 4 bis all'art. 1 della L.R. 5 giugno 1995, n. 15. Il presente comma è ora abrogato dall'art. 3, comma 3, della L.R. 20 gennaio 1997, n. 7.

[2] Integra l'art. 1, comma 3, della L.R. 5 giugno 1995, n. 15. Il presente articolo è ora abrogato dall'art. 3, comma 3, della L.R. 20 gennaio 1997, n. 7.

[3] Articolo abrogato dall'art. 3, comma 3, della L.R. 20 gennaio 1997, n. 7. Il presente articolo modificava l'art. 3, comma 2, della 23 agosto 1995, n. 23.

[4] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 28 giugno 1996, n. 24 e dall'art. 3, comma 3, della L.R. 20 gennaio 1997, n. 7.