§ 2.9.2 - L.R. 11 giugno 1952, n. 10. [*]
Istituzione del Comitato regionale consultivo per il commercio.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.9 commercio
Data:11/06/1952
Numero:10

§ 2.9.2 - L.R. 11 giugno 1952, n. 10. [*]

Istituzione del Comitato regionale consultivo per il commercio.

 

Art. 1.

     E' istituito, presso l'Assessorato all'industria e commercio, un Comitato regionale consultivo per il commercio.

 

Art. 2.

     Il Comitato:

     a) esprime il proprio parere nei casi determinati dalle leggi della Regione e ogni qualvolta ne sia richiesto dall'Assessore all'industria e commercio;

     b) ha facoltà di presentare all'Assessore predetto, di propria iniziativa, voti e proposte dirette a potenziare il commercio nella Sardegna.

 

Art. 3. [1]

     Il Comitato è composto come segue:

     a) l'Assessore all'industria e al commercio che lo presiede;

     b) due membri scelti fra gli studiosi ed esperti in materie riguardanti il commercio interno ed estero;

     c) tre membri, designati rispettivamente dall'Assessore alle finanze, da quello al lavoro e pubblica istruzione e da quello ai trasporti;

     d) il direttore dei servizi dell'Assessorato all'industria e commercio;

     e) tre membri in rappresentanza delle Camere di commercio. industria e agricoltura della Sardegna;

     f) un membro in rappresentanza delle aziende di credito operanti in Sardegna, designato dall'Associazione bancaria;

     g) tre membri in rappresentanza delle aziende commerciali della Sardegna;

     h) due membri in rappresentanza delle Cooperative di consumo o miste;

     i) un membro in rappresentanza dei commercianti ambulanti;

     l) un membro in rappresentanza degli ausiliari del commercio;

     m) tre membri in rappresentanza dei lavoratori del commercio.

 

Art. 4. [2]

     I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria e commercio.

     Il Vice Presidente e eletto dal Comitato tra i suoi componenti.

     I componenti di cui alle lettere: f), g), h), i), l), m), sono scelti dall'Assessore all'industria e commercio su designazione fatta in numero doppio dalle rispettive associazioni di categoria; quelli di cui alla lettera e) su designazione fatta in numero doppio dalle Camere di commercio della Sardegna.

     I membri del Comitato di cui alle lettere b), e), f), g), h), i), l), m), durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

     Funge da Segretario del Comitato un funzionario designato dall'Assessore all'industria e commercio.

 

Art. 5.

     Il Comitato è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno ogni sei mesi, ed in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno l'Assessore competente, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

     Per la validità delle deliberazioni del Comitato, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

Art. 6.

     Di sua iniziativa, o su richiesta della maggioranza del Comitato, l'Assessore all'industria e commercio invita a partecipare alle riunioni, con voto consultivo, altri esperti che abbiano specifica competenza su determinate questioni da trattare, o rappresentanti degli Assessorati che non siano membri di diritto del Comitato.

 

Art. 7.

     L'Assessore all'industria e commercio può avvalersi dell'opera dei componenti del Comitato conferendo loro missioni per partecipare a convegni, commissioni e comitati in genere, a carattere nazionale o internazionale, che abbiano per oggetto lo studio di problemi riguardanti il commercio interno ed esterno.

 

Art. 8.

     Ai componenti del Comitato ed al Segretario compete il trattamento economico stabilito dalla L.R. 8 febbraio 1950, n. 6, e successive modificazioni.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 16 gennaio 1964, n. 2.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 16 gennaio 1964, n. 2.