§ 2.8.24 - L.R. 9 agosto 1967, n. 11.
Proroga dell'applicabilità delle agevolazioni per la costituzione di società che svolgano attività industriali, di trasporto, turistiche, alberghiere e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 industria e artigianato
Data:09/08/1967
Numero:11

§ 2.8.24 - L.R. 9 agosto 1967, n. 11. [1]

Proroga dell'applicabilità delle agevolazioni per la costituzione di società che svolgano attività industriali, di trasporto, turistiche, alberghiere e termali.

 

Art. 1.

     Le agevolazioni previste dalla L.R. 16 luglio 1954, n. 14 si applicano ai casi da essa contemplati che si verifichino dal giorno della scadenza della efficacia della suddetta legge fino al 31 dicembre 1974.

 

Art. 2.

     Le spese per l'applicazione della presente legge fanno carico al capitolo 26718 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1967 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

     A favore del predetto capitolo è stornata la somma di lire 10 milioni al capitolo 27101 dello stesso stato di previsione.

     Alla nuova spesa gravante sui bilanci degli anni successivi, calcolata in lire 10 milioni, si farà fronte con una quota del maggior gettito dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.