§ 2.8.6 - L.R. 11 giugno 1952, n. 11.
Istituzione del Comitato regionale consultivo per l'industria.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 industria e artigianato
Data:11/06/1952
Numero:11


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 


§ 2.8.6 - L.R. 11 giugno 1952, n. 11. [1]

Istituzione del Comitato regionale consultivo per l'industria.

 

Art. 1.

     E' istituito presso l'Assessorato all'Industria e Commercio, un Comitato regionale Consultivo per l'Industria.

 

     Art. 2.

     Il Comitato:

     a) esprime il proprio parere nei casi determinati dalle leggi della Regione e ogni qualvolta ne sia richiesto dall'Assessore all'Industria e Commercio;

     b) ha facoltà di presentare all'Assessore predetto, di propria iniziativa, voti e proposte dirette a potenziare l'industria nella Sardegna.

 

     Art. 3.

     Il Comitato è composto come segue;

     a) l'Assessore all'Industria e Commercio, che lo presiede;

     b) due membri scelti fra gli studiosi ed esperti in materia industriale;

     c) tre membri designati rispettivamente dall'Assessorato alle Finanze, da quello al Lavoro e Previdenza Sociale e da quello alla Agricoltura e Foreste;

     d) il Direttore dei servizi del Commercio dell'Assessorato all'Industria e Commercio;

     e) tre membri in rappresentanza delle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura della Sardegna;

     f) un membro in rappresentanza delle Aziende di Credito operanti in Sardegna, designato dall'Associazione Bancaria;

     g) tre membri in rappresentanza dei Lavoratori dell'Industria;

     h) due membri in rappresentanza delle Cooperative di Produzione:

     i) un membro designato dalla Associazione regionale dei dirigenti di Aziende Industriali;

     l) sei membri in rappresentanza dei lavoratori dell'industria [2].

 

     Art. 4.

     I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Industria e Commercio.

     Il Vice Presidente è eletto dal Comitato fra i suoi componenti.

     I componenti di cui alle lettere f), g), h), i) ed l) sono scelti dall'Assessore all'Industria e Commercio su designazione fatta in numero doppio dalle rispettive associazioni di categoria; quelli di cui alla lettera e), su designazione fatta in numero doppio dalle Camere di Commercio della Sardegna.

     I membri del Comitato di cui alle lettere b), e), f), g), h), i) ed l) durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

     Funge da segretario del Comitato un funzionario designato dall'Assessore all'Industria e Commercio.

 

     Art. 5.

     Il Comitato è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno ogni sei mesi, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno l'Assessore competente, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

     Per la validità delle deliberazioni del Comitato, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

     Art. 6.

     Di sua iniziativa, o su richiesta della maggioranza del Comitato, l'Assessore all'Industria e Commercio invita a partecipare alle riunioni, con voto consultivo, altri esperti che abbiano specifica competenza su determinate questioni da trattare, o rappresentanti degli Assessorati che non siano membri di diritto del Comitato.

 

     Art. 7.

     L'Assessore all'Industria e Commercio può avvalersi dell'opera dei componenti del Comitato conferendo loro missioni per partecipare a convegni, commissioni e comitati in genere, a carattere nazionale o internazionale, che abbiano per oggetto lo studio di problemi riguardanti l'industria della Sardegna.

 

     Art. 8.

     Ai componenti del Comitato ed al Segretario compete il trattamento economico stabilito dalla Legge regionale 8 febbraio 1950, n. 6, e successive modificazioni.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[2] Lettera così modificata dalla L.R. 23 gennaio 1964, n. 4.