§ 2.8.2 - L.R. 15 dicembre 1950, n. 70.
Costituzione di un fondo per anticipazioni dirette ad agevolare l'artigianato.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 industria e artigianato
Data:15/12/1950
Numero:70


Sommario
Art. 1.      E' costituito, a carico del Bilancio passivo della Regione presso il Banco di Sardegna o presso un istituto di credito da esso delegato, un fondo destinato alla concessione di anticipazioni alle [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Nella concessione delle anticipazioni sarà accordata la precedenza agli artigiani che hanno subito la distruzione degli impianti ed attrezzature per cause di guerra e che non hanno avuto la [...]
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.      Le domande di mutuo dovranno essere presentate all'istituto bancario presso il quale sarà costituito il fondo. Detto istituto procederà alla istruttoria delle domande e le trasmetterà [...]
Art. 7.      I crediti derivanti dalle anticipazioni previste dalla presente legge dovranno essere coperti da adeguate garanzie.
Art. 8. 
Art. 9.      Spetta al Banco di Sardegna il controllo tecnico, amministrativo e contabile sull'impiego e sulla destinazione delle somme anticipate ai fini della presente legge.
Art. 10.      L'Assessore alle Finanze, di concerto con quello al Lavoro e Previdenza Sociale, è autorizzato a stipulare col Banco di Sardegna, incaricato della gestione del fondo, apposita convenzione.
Art. 11.      Alla costituzione e ai successivi incrementi del fondo di cui all'art. 1 si provvederà con le somme all'uopo stanziate nel capitolo 125 del Bilancio regionale 1950 ed in quelli corrispondenti [...]


§ 2.8.2 - L.R. 15 dicembre 1950, n. 70.

Costituzione di un fondo per anticipazioni dirette ad agevolare l'artigianato.

 

Art. 1.

     E' costituito, a carico del Bilancio passivo della Regione presso il Banco di Sardegna o presso un istituto di credito da esso delegato, un fondo destinato alla concessione di anticipazioni alle aziende artigiane e cooperative artigiane che operano in Sardegna.

     Per l'amministrazione del fondo sarà istituita una gestione speciale ai sensi dell'art. 16, ultimo comma dello Statuto del Banco di Sardegna, approvato con D. 18 marzo 1949 del Ministro del tesoro.

 

     Art. 2. [1]

     Le anticipazioni di cui all'articolo precedente possono essere accordate agli artigiani singoli, a società o cooperative artigiane, ovvero a consorzi di imprese artigiane per:

     - l'acquisto, il rinnovamento, il perfezionamento dei macchinari e delle attrezzature;

     - l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento degli stabili necessari alla azienda;

     - il credito di esercizio.

 

     Art. 3.

     Nella concessione delle anticipazioni sarà accordata la precedenza agli artigiani che hanno subito la distruzione degli impianti ed attrezzature per cause di guerra e che non hanno avuto la possibilità di ricostruirli con altre provvidenze.

 

     Art. 4. [2]

     Le anticipazioni saranno accordate sulla base dei progetti corredati dei preventivi di spesa e di sommarie relazioni illustrative.

     Le anticipazioni non potranno eccedere per ciascuna impresa individuale la misura dell'80 per cento della spesa preventivata riconosciuta ammissibile, né l'importo:

     - di lire 6.000.000 per l'acquisto, il rinnovamento ed il perfezionamento degli impianti e delle attrezzature, ivi compresi la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli stabili necessari all'impresa;

     - di lire 2.000.000 per il credito di esercizio.

     Qualora si tratti di società o di cooperative, gli importi massimi sopra indicati potranno essere aumentati del 30 per cento per ogni artigiano socio oltre il primo, purché non si superi il triplo dei massimali.

     Qualora si tratti di consorzi di imprese artigiane, sia individuali che sociali o cooperativistiche, l'assessore avrà facoltà di derogare al vincolo dei massimali suddetti, su conforme parere del Comitato tecnico dell'artigianato.

 

     Art. 5. [2]

     Per i prestiti di cui alla presente legge gli interessi, i diritti di commissione e le spese accessorie non potranno gravare complessivamente sul mutuatario in misura superiore al tre per cento in ragione d'anno.

 

     Art. 6.

     Le domande di mutuo dovranno essere presentate all'istituto bancario presso il quale sarà costituito il fondo. Detto istituto procederà alla istruttoria delle domande e le trasmetterà all'Assessore al Lavoro e Previdenza Sociale, il quale, sentito il Comitato tecnico regionale per l'artigianato, deciderà sulla concessione con suo decreto. di concerto con l'Assessore alle Finanze.

     Il parere del Comitato tecnico regionale dell'artigianato non è obbligatorio quando l'anticipazione non superi complessivamente la somma di lire 1.500.000 [3].

 

     Art. 7.

     I crediti derivanti dalle anticipazioni previste dalla presente legge dovranno essere coperti da adeguate garanzie.

     Potrà essere ammesso come garanzia il solo privilegio sulle forniture finanziate quando il Comitato tecnico regionale per l'artigianato abbia espresso parere favorevole.

     Detto parere non è richiesto quando l'anticipazione non superi complessivamente la somma di lire 1.500.000 [4].

 

     Art. 8. [5]

     La restituzione dei prestiti dovrà effettuarsi in dodici rate semestrali e dovrà avere inizio non prima che sia trascorso un anno dalla totale erogazione dell'anticipazione.

     Il mutuatario potrà richiedere che il periodo di preammortamento sia portato a due anni quando si prevede che la produttività delle opere non raggiunga immediatamente la piena efficienza industriale o commerciale.

     La restituzione dei prestiti per i crediti di esercizio dovrà avvenire in non più di otto rate trimestrali consecutive. Esse dovranno decorrere dopo che siano trascorsi sei mesi dalla totale erogazione

dell'anticipazione.

     Le modalità del rimborso saranno stabilite col decreto di concessione del mutuo di cui all'art. 6 della presente legge.

     E' in facoltà del mutuatario rimborsare totalmente o parzialmente il mutuo prima della scadenza dei termini suindicati.

 

     Art. 9.

     Spetta al Banco di Sardegna il controllo tecnico, amministrativo e contabile sull'impiego e sulla destinazione delle somme anticipate ai fini della presente legge.

     In caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'esatto impiego delle somme concesse, o nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento, il Banco di Sardegna proporrà all'assessore alle Finanze l'emanazione dei provvedimenti necessari al ricupero delle somme erogate.

     I provvedimenti di cui al precedente comma saranno emanati dall'assessore alle Finanze di concerto con quello al Lavoro e Previdenza Sociale.

     Il Presidente del Banco di Sardegna tuttavia potrà adottare direttamente, o chiedere all'Autorità giudiziaria, ogni provvedimento cautelare, conservativo o d'urgenza, riferendone immediatamente all'Assessore alle Finanze.

 

     Art. 10.

     L'Assessore alle Finanze, di concerto con quello al Lavoro e Previdenza Sociale, è autorizzato a stipulare col Banco di Sardegna, incaricato della gestione del fondo, apposita convenzione.

 

     Art. 11.

     Alla costituzione e ai successivi incrementi del fondo di cui all'art. 1 si provvederà con le somme all'uopo stanziate nel capitolo 125 del Bilancio regionale 1950 ed in quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

     Saranno parimenti utilizzate le somme relative al credito di lire 50.570.000 trasmesso all'Ente Regione da parte della disciolta Consulta regionale in data 4 maggio 1949.

     Al fondo saranno accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni nonché il costo del servizio prestato dal Banco di Sardegna quale risulterà dalla convenzione di cui al precedente art. 10.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 7 novembre 1959, n. 18.

[2] Articolo così modificato dagli artt. 4 e 5 della L.R. 7 novembre 1959, n. 18.

[2] Articolo così modificato dagli artt. 4 e 5 della L.R. 7 novembre 1959, n. 18.

[3] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 7 novembre 1959, n. 18.

[4] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 7 novembre 1959, n. 18.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 7 novembre 1959, n. 18.