§ 2.6.5 - L.R. 6 luglio 1956, n. 24.
Concessione di una proroga del periodo di ammortamento ai beneficiari dei finanziamenti di cui alle leggi regionali 28 novembre 1950, n. 65 e 5 marzo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.6 pesca
Data:06/07/1956
Numero:24


Sommario
Art. unico. 


§ 2.6.5 - L.R. 6 luglio 1956, n. 24. [1]

Concessione di una proroga del periodo di ammortamento ai beneficiari dei finanziamenti di cui alle leggi regionali 28 novembre 1950, n. 65 e 5 marzo 1953, n. 2.

 

Art. unico.

     Il pagamento delle rate dei mutui relativi ai finanziamenti concessi ai sensi delle leggi regionali 28 novembre 1950, n. 65, e 5 marzo 1953, n. 2, la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 1956, è posticipato, a richiesta degli interessati, senza alcun aggravio di maggiore interesse a carico dei mutuatari, di un anno a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista dai singoli piani di ammortamento.

     Rimane fermo l'intervallo di tempo stabilito dai piani suddetti per i pagamenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 9 della legge regionale 28 novembre 1950, n. 65.


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.