§ 2.4.13 - L.R. 1 dicembre 1967, n. 22.
Provvidenze per l'ammasso dei formaggi «Pecorino romano» e «Fiore sardo» prodotti nella campagna 1966-1967.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.4 zootecnia
Data:01/12/1967
Numero:22

§ 2.4.13 - L.R. 1 dicembre 1967, n. 22. [1]

Provvidenze per l'ammasso dei formaggi «Pecorino romano» e «Fiore sardo» prodotti nella campagna 1966-1967.

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale all'agricoltura e foreste è autorizzato a disporre, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto da emanarsi di concerto con gli Assessori regionali all'industria e commercio ed alle finanze, l'ammasso volontario dei formaggi « pecorino romano » e «fiore sardo » prodotti da produttori agricoli, singoli od associati nella campagna 1966-67 ed a fissarne le relative modalità.

     L'ammasso è affidato, con deliberazione della Giunta regionale, a uno o più enti cooperativi dotati di particolare competenza in materia.

 

Art. 2.

     E'istituita presso i tre capoluoghi di provincia una commissione provinciale di ammasso composta da:

     1) l'Ispettore provinciale dell'agricoltura, che la presiede;

     2) un rappresentante per ogni ente ammassatore;

     3) un rappresentante provinciale della Confederazione cooperativa italiana, un rappresentante provinciale della Lega nazionale delle cooperative e mutue, ed un rappresentante provinciale dell'Associazione generale delle cooperative italiane;

     4) un rappresentante provinciale della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti, un rappresentante dell'Associazione regionale pastori allevatori sardi, un rappresentante della Associazione di zona fra produttori ovicaprini della Sardegna e un rappresentante provinciale dell'Unione regionale dei contadini, coltivatori e pastori sardi;

     5) un rappresentante provinciale della Confederazione generale dell'agricoltura italiana.

     Compito delle Commissioni provinciali di ammasso è di seguire e controllare le operazioni di ammasso e di vendita del prodotto, la concessione degli acconti e la liquidazione del saldo ai conferenti.

 

Art. 3.

     Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalle vigenti leggi, l'Amministrazione regionale concorre all'attuazione dell'ammasso del prodotto conferito ai sensi del precedente art. 1 dai produttori agricoli mediante la concessione di un contributo negli interessi sui finanziamenti contratti dall'ente o dagli enti cui è affidato l'ammasso per la corresponsione di un acconto ai produttori agricoli conferenti.

     Il contributo regionale negli interessi sarà ragguagliato alla differenza tra il tasso di interesse normalmente praticato dagli istituti di credito ed il tasso dell'1 per cento da porre a carico dei conferenti.

     Il contributo regionale negli interessi sul capitale preso in prestito sarà corrisposto per la durata massima di un anno.

     Ove peraltro il prestito venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, l'ammontare del contributo sarà calcolato in ragione della durata effettiva dell'operazione.

 

Art. 4.

     L'Amministrazione regionale e autorizzata a concedere un contributo sulle spese di gestione dell'ammasso sostenute dall'ente o dagli enti di cui al secondo comma dell'art. 1 pari al 90 per cento delle spese medesime.

     Il contributo è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste, di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, previa deliberazione della Giunta stessa.

 

Art. 5.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1967 e istituito il capitolo 26651 bis con la denominazione « Contributi sulle spese complessive di gestione dell'ammassa volontario dei formaggi " pecorino romano " e " fiore sardo " prodotti nella campagna 1966-67 e contributi negli interessi sui finanziamenti contratti per la corresponsione di un acconto ai produttori singoli od associati conferenti».

     A favore di detto capitolo 26651-bis è stornata la somma di lire 150.000.000 dal capitolo 26657 dello stesso stato di previsione.

     Le spese per l'attuazione della presente legge faranno carico al capitolo 26651 bis dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi [2].

 

Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[2] Comma così modificato dalla L.R. 16 dicembre 1970, n. 40.