§ 2.4.5 - L.R. 3 ottobre 1955, n. 15.
Contributi per l'acquisto di bestiame da lavoro.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.4 zootecnia
Data:03/10/1955
Numero:15

§ 2.4.5 - L.R. 3 ottobre 1955, n. 15. [1]

Contributi per l'acquisto di bestiame da lavoro.

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'acquisto di bestiame da lavoro, come buoi, cavalli o muli:

     a) ai proprietari coltivatori diretti, singoli o associati, che ne facciano impiego in modo prevalente nei rispettivi fondi;

     b) ai piccoli imprenditori agricoli non proprietari, singoli o associati, che ne facciano impiego in modo prevalente nelle rispettive aziende.

     I contributi non possono superare, nei casi di cui alla lettera a), la misura del 50 per cento, e, nei casi di cui alla lettera b), quella del 30 per cento del costo dell'animale da lavoro.

 

Art. 2.

     Per un periodo di cinque anni dalla data di concessione dei contributi, i beneficiari non possono distogliere dall'impiego di cui alle lettere a) o b) dell'articolo precedente il bestiame acquistato, né cederlo né alienarlo, comunque, senza la preventiva autorizzazione dell'Assessore all'Agricoltura che potrà concederla in base a domanda motivata nei soli casi di provata impossibilità di usare utilmente del bestiame.

 

Art. 3.

     In caso di inadempienza degli obblighi previsti nell'articolo precedente i beneficiari devono restituire il contributo in misura proporzionale al periodo dell'avvenuto sfruttamento.

 

Art. 4.

     Le domande di concessione dei contributi devono essere dirette all'Assessore all'Agricoltura per il tramite degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura i quali esprimono il proprio parere.

     I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore all'Agricoltura e sono liquidati su presentazione dei documenti comprovanti l'acquisto.

     I contributi possono essere accordati una sola volta per ciascun richiedente singolo e per non più di due capi.

 

Art. 5.

     Le norme di applicazione della presente legge saranno emanate con apposito regolamento da approvarsi, entro tre mesi, ai sensi dell'art. 4, capoverso, del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 3.

 

Art. 6.

     (Omissis)

 

 


[1] Modificata dalla L.R. 23 giugno 1960, n. 13. Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.