§ 2.4.4 - L.R. 26 marzo 1953, n. 8.
Trasferimento dei poteri di vigilanza sull'Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste alla Regione Autonoma [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.4 zootecnia
Data:26/03/1953
Numero:8


Sommario
Art. 1.      L'Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna, costituito con Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1948, n. 1308 dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, e sottoposto, [...]
Art. 2.      Fino a quando non sarà diversamente disposto con successiva legge regionale
Art. 3.      Non oltre il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale adotterà i provvedimenti necessari derivanti dalla soppressione dell'Istituto [...]


§ 2.4.4 - L.R. 26 marzo 1953, n. 8. [1]

Trasferimento dei poteri di vigilanza sull'Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste alla Regione Autonoma della Sardegna.

 

Art. 1.

     L'Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna, costituito con Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1948, n. 1308 dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, e sottoposto, nella sua gestione ed attività, alla vigilanza dell'Amministrazione regionale, a sensi dello Statuto Speciale per la Sardegna approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e delle relative norme di attuazione approvate con Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327.

 

     Art. 2.

     Fino a quando non sarà diversamente disposto con successiva legge regionale:

     1) si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3, 5, 6 e 7 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1948, numero 1308, con la sola modifica che all'approvazione del Ministero dell'Agricoltura e Foreste è sostituita quella dell'Amministrazione regionale, tramite l'Assessorato regionale per l'agricoltura e foreste;

     2) il Consiglio di Amministrazione, previsto dall'art. 8 del suddetto Decreto, è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto e regolato dalle norme ivi contenute, con la sola eccezione che i due primi componenti del medesimo Consiglio sono sostituiti:

     a) da un componente nominato su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste con le funzioni di Presidente;

     b) da un componente nominato su proposta dell'Assessore regionale all'Industria e Commercio;

     3) il Presidente ed i componenti del Collegio Sindacale, previsto dall'art. 9 del medesimo Decreto, sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, su designazione rispettivamente dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste, per i due componenti;

     4) il regolamento, previsto dall'art. 10 dello stesso Decreto, è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste d'intesa con l'Assessore regionale all'industria e commercio e con l'Assessore regionale alle finanze.

     5) si applica, quanto al personale, il disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 11 del suddetto Decreto;

     6) si applica altresì il disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 11 quanto al Direttore provvisorio, da nominarsi dal Presidente della Giunta regionale, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

 

     Art. 3.

     Non oltre il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale adotterà i provvedimenti necessari derivanti dalla soppressione dell'Istituto Zootecnico di Bosa e dell'Ovile Sardo di Cagliari, disposta con l'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1948, n. 1308, procedendo alla liquidazione delle rispettive gestioni mediante apposito Commissario straordinario da nominarsi su proposta dell'Istituto Zootecnico e Caseario della Sardegna.

 


[1] Abrogata dall'art. 40 della L.R. 8 agosto 2006, n. 13, con effetto dalla data ivi indicata.