§ 2.4.2 - L.R. 23 giugno 1950, n. 29.
Provvedimenti di lotta contro l'echinococcosi, la distomatosi, la strongilosi, la tubercolosi bovina e la rabbia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.4 zootecnia
Data:23/06/1950
Numero:29


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 


§ 2.4.2 - L.R. 23 giugno 1950, n. 29. [1]

Provvedimenti di lotta contro l'echinococcosi, la distomatosi, la strongilosi, la tubercolosi bovina e la rabbia.

 

Art. 1.

     E'obbligatoria la profilassi delle seguenti malattie del bestiame: echinococcosi, distomatosi, strongilosi, tubercolosi bovina, nonché la profilassi vaccinica della rabbia.

 

     Art. 2.

     La profilassi dell'echinococcosi sarà eseguita con quattro trattamenti annuali antielmintici di tutti i cani.

     L'introduzione di cani nel territorio della regione è subordinata all'esercizio del trattamento.

 

     Art. 3.

     La profilassi vaccinica della rabbia sarà fatta, oltre che con le misure normali di polizia veterinaria, con la vaccinazione di tutti i cani presenti nei comuni dove si sia verificato un caso di rabbia.

 

     Art. 4.

     La profilassi terapeutica della distomatosi e della strongilosi si eseguirà con il trattamento di tutti gli animali infestati o presunti tali.

 

     Art. 5.

     La profilassi della tubercolosi bovina sarà eseguita dagli Uffici veterinari Provinciali in collaborazione con la Stazione Sperimentale Zooprofilattica della Sardegna mediante la ricerca sistematica dei capi infetti per mezzo della prova alla tubercolina.

     Gli animali riscontrati infetti dovranno essere abbattuti. Il compenso ai proprietari per l'abbattimento sarà fissato dal Veterinario Provinciale a norma dell'art. 37 del Regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533. L'ordine di abbattimento sarà decretato dal Prefetto. L'indennità sarà corrisposta dalla Regione con decreto dell'Assessore all'Igiene e Sanità pubblica in base alla relazione perizia. Nessuna indennità è dovuta per i capi importati da meno di sei mesi.

 

     Art. 6.

     I materiali farmaceutici occorrenti per l'esecuzione di quanto stabilito agli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge saranno distribuiti dagli Uffici Veterinari Provinciali.

 

     Art. 7.

     Sono incaricati dei trattamenti i veterinari condotti nell'ambito della rispettiva condotta.

     Qualora questi non possano disimpegnare i servizi suddetti con la dovuta regolarità e tempestività, le Prefetture provvederanno, di volta in volta e limitatamente ai servizi previsti nella presente legge, a conferire l'incarico - sentite le proposte degli Ordini Provinciali dei Veterinari - a liberi professionisti in qualità di coadiutori dei veterinari condotti. Tali incarichi possono essere revocati «ad nutum».

 

     Art. 8.

     Ogni veterinario incaricato del trattamento dovrà preparare, alla fine di ogni semestre, e presentare alla Prefettura, non oltre il giorno venti del mese successivo, una relazione, in duplice copia, vistata dal Sindaco, sull'attività svolta in ordine a ciascuna delle malattie di cui all'art. 1, indicando il numero dei capi trattati, nonché il nominativo ed il recapito dei proprietari.

 

     Art. 9.

     Le Prefetture, dopo aver controllato l'esattezza delle relazioni, trasmetteranno una delle copie all'assessorato all'igiene e Sanità pubblica.

 

     Art. 10.

     Ai veterinari che avranno eseguito i trattamenti spetterà un equo compenso per capo di bestiame, nella misura che sarà stabilita annualmente dall'assessorato all'Igiene e Sanità pubblica.

 

     Art. 11.

     L'Assessore all'Igiene e Sanità pubblica, controllate le relazioni, disporrà per il pagamento dei compensi suddetti con proprie decreto.

 

     Art. 12.

     Tutte le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge faranno carico per il 1950 al Cap. 89 del Bilancio regionale ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.