§ 2.3.9 - L.R. 20 dicembre 1962, n. 26. [*]
Costruzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.3 opere e miglioramenti fondiari
Data:20/12/1962
Numero:26

§ 2.3.9 - L.R. 20 dicembre 1962, n. 26. [*]

Costruzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali.

 

Art. 1. [1]

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere l'onere per la costruzione, sistemazione e ricostruzione di strade vicinali, o classificabili come vicinali, di interesse agrario che per le loro caratteristiche rispondano ad accertati fini di pubblica utilità.

     Sono escluse le spese relative alle indennità per eventuali espropriazioni e sono autorizzate quelle concernenti l'abbattimento, la ricostruzione e la costruzione di nuove chiudende rese necessarie dalla apertura delle strade.

 

Art. 2.

     L'onere delle spese è assunto dall'Amministrazione regionale nella misura del cento per cento delle spese approvate, ivi comprese le spese generali di cui al successivo art. 10.

     Per spese da eseguirsi col contributo previsto dalle leggi dello Stato è concessa da parte della Regione una integrazione del contributo fino al cento per cento della spesa ammessa.

 

Art. 3.

     I progetti delle opere di cui all'art. 1 sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste.

     Per le opere la cui spesa ammessa è superiore a lire dieci milioni il progetto è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della medesima e su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste.

 

Art. 4.

     I lavoro previsti dalla presente legge sono eseguiti a cura dei Consorzi degli interessati costituiti ai sensi del D.Lgtv.Lgt. 1 settembre 1918, n. 1446.

     In assenza di iniziativa consorziale può subentrare l'intervento diretto della Amministrazione regionale che può, ove ciò si renda necessario, predisporre un piano di strade.

     In una circoscrizione comunale possono costituirsi più Consorzi.

     I Consorzi devono, ai sensi dell'art. 14 della L. 12 febbraio 1958, n. 126, provvedere all'esecuzione dei lavori necessari per la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell'opera eseguita.

 

Art. 5.

     All'atto della richiesta di finanziamento dell'opera il Consorzio deve impegnarsi con regolare delibera, debitamente approvata, ad assumere a proprio carico l'onere della manutenzione dell'opera.

     Nel caso di intervento diretto dell'Amministrazione regionale, questa si renderà promotrice della costituzione obbligatoria del Consorzio di manutenzione a termine del decreto legislativo luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446.

 

Art. 6.

     L'istruttoria tecnica dei progetti viene effettuata dall'Ispettorato compartimentale per l'agricoltura. Questi è tenuto a chiedere, quando per le caratteristiche dell'opera lo ritenga necessario, il parere dell'Assessore regionale ai lavori pubblici.

     L'emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al precedente art. 3 equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indefferibilità ed urgenza dell'opera.

 

Art. 7. [2]

     Per l'esecuzione dell'opera il Consorzio, o l'Amministrazione regionale nel caso di intervento diretto, dovranno esperire apposita gara d'appalto a norma dell'art. 89, lettera a), del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

     Qualora la gara, esperita per due volte, vada deserta, potrà essere ammesso il ricorso alla trattativa privata.

     L'elenco delle ditte da invitare alla gara dovrà essere approvato dall'assessore regionale all'agricoltura e foreste che ha facoltà di modificarlo.

     L'Amministrazione regionale può, nel caso di intervento diretto, affidare la progettazione e l'esecuzione dei lavori agli enti di bonifica o di sviluppo i quali, per le attrezzature delle quali dispongono garantiscano la buona esecuzione delle opere stesse, ad un prezzo non superiore a quello assunto come base d'asta per i singoli progetti.

     L'Amministrazione regionale all'atto dell'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori agli enti predetti ha facoltà di corrispondere anticipatamente al concessionario una somma non superiore al 20 per cento dell'importo complessivo della concessione.

     La somma anticipata sarà recuperata sulla parte degli stati di avanzamento il cui ammontare eccede i sette decimi dell'importo dei lavori.

     Ai consorzi per le strade vicinali, che ne facciano richiesta, può essere corrisposto anticipatamente, all'atto della concessione, un acconto, sulla quota dell'11 per cento per spese generali, nella misura massima dell'80 per cento; la somma anticipata sarà recuperata come indicato nel comma precedente.

 

Art. 8.

     Il direttore dei lavori sarà nominato dal Consorzio previo assenso dell'assessore regionale all'agricoltura e foreste; nel caso di intervento diretto dell'Amministrazione regionale, sarà nominato dall'assessore all'agricoltura e foreste.

 

Art. 9.

     Per il controllo sulla esecuzione dei lavori e per il collaudo delle opere l'Ispettorato compartimentale per l'agricoltura potrà avvalersi dell'opera degli uffici del Genio Civile.

 

Art. 10.

     Per le spese generali - progettazione, direzione, collaudo in corso d'opera e collaudo finale nonché amministrazione e spese varie - è concesso un compenso forfettario nella misura dell'undici per cento dell'importo dei lavori ammessi.

     L'Amministrazione regionale - a valere sulla quota dell'11 per cento di spese generali per gli interventi diretti - può utilizzare, mediante stipulazione di apposito contratto di diritto privato, l'opera di persone estranee all'Amministrazione stessa [3].

     Tale personale è assunto con contratto a tempo determinato, rinnovabile a seconda delle esigenze di servizio, e non acquista la qualità di impiegato regionale [3].

 

Art. 11. [4]

 

Art. 12. [5]

     Le dizioni «... e la sistemazione e il riattamento delle strade vicinali » e «...nella misura del 65 per cento della spesa per la costruzione e sistemazione delle strade vicinali» riportate rispettivamente negli.

 

Art. 13.

     La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 aprile 1965, n. 12.

[2] Articolo così integrato dall'art 2 della L.R. 9 aprile 1965, n. 12.

[3] Comma introdotto dall'art. 3 della L.R. 9 aprile 1965, n. 12.

[3] Comma introdotto dall'art. 3 della L.R. 9 aprile 1965, n. 12.

[4] Reca disposizioni finanziarie.

[5] Modifica gli artt. 2 e 5 della L.R. 26 ottobre 1950, n. 46.