§ 2.3.8 - L.R. 19 ottobre 1962, n. 22.
Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, concernente «Contributi per opere di miglioramento fondiario» e successive disposizioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.3 opere e miglioramenti fondiari
Data:19/10/1962
Numero:22

§ 2.3.8 - L.R. 19 ottobre 1962, n. 22. [1]

Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, concernente «Contributi per opere di miglioramento fondiario» e successive disposizioni.

 

Art. 1.

     Sono abrogate le leggi regionali 4 maggio 1953, n. 14, e 20 aprile 1956, n. 13.

 

Art. 2.

     Il contributo del 45 per cento ed il contributo del 38 per cento previsti nell'articolo 5 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, sono elevati al 50 per cento in tutto il territorio della Regione.

     Per le opere eseguite col beneficio di contributi o premi previsti dalle leggi dello Stato è concesso da parte della Regione, in tutto il suo territorio, un contributo integrativo fino a raggiungere il 50 per cento della spesa ammessa.

     La liquidazione del contributo integrativo di cui al comma precedente è disposta d'ufficio, contemporaneamente alla liquidazione del contributo principale, sulla base del semplice certificato di collaudo.

 

Art. 3.

     Per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui al precedente articolo si osservano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46.

 

Art. 4.

     E' abrogato l'articolo 8 della legge regionale 26 ottobre 1950, numero 46.

 

Art. 5.

     Le precedenti disposizioni si applicano alle concessioni - e conseguenti liquidazioni i disposte a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della entrata in vigore della presente legge.

     Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 158 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1962, ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi. A favore di detto capitolo è stornata dal capitolo 45 dello stesso stato di previsione la somma di lire dieci milioni.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.