§ 2.3.7 - L.R. 20 dicembre 1962, n. 20.
Intervento straordinario della Regione per la costruzione di strade di penetrazione agraria.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.3 opere e miglioramenti fondiari
Data:20/12/1962
Numero:20

§ 2.3.7 - L.R. 20 dicembre 1962, n. 20. [1]

Intervento straordinario della Regione per la costruzione di strade di penetrazione agraria.

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre più mutui, fino ad un massimo di lire 20 miliardi, da ammortizzarsi in non meno di dieci anni, ad un tasso annuo di interesse non superiore al sette per cento.

     Le somme mutuate saranno destinate alla realizzazione di un programma di interventi per la costruzione, sistemazione e ricostruzione di strade vicinali, o classificabili come vicinali, di interesse agrario.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata, altresì al pagamento delle spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui di cui al primo comma del presente articolo.

 

Art. 2.

     Il programma di interventi di cui al precedente articolo è predisposto dall'Assessore regionale all'Agricoltura ed è approvato dalla Giunta regionale.

 

Art. 3.

     La presentazione delle domande e degli elaborati che le corredano, l'esame e l'approvazione dei progetti, la concessione e liquidazione del finanziamento, il controllo sulla buona esecuzione delle opere e quanto altro attiene ai lavori di costruzione; sistemazione e ricostruzione delle strade incluse nel programma, sono regolati dalle norme vigenti.

 

Art. 4.

     Le rate di ammortamento dei mutui contratti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge devono trovare capienza per capitali ed interessi nei limiti della quota dell'imposta di consumo sui tabacchi devoluta alla Regione.

 

Art. 5.

     Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima, è autorizzato a richiedere, a favore degli istituti che concederanno i mutui di cui all'articolo 1, garanzia fidejussoria al Tesoriere

dell'amministrazione regionale o ad altri enti pubblici o istituti di credito.

 

     Artt. 6 - 7.

     (Omissis) [2].

 

Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[2] Norme finanziarie relative all'esercizio 1962.