§ 2.3.4 - L.R. 21 marzo 1956, n. 7.
Provvidenze per la costruzione di laghi collinari e per gli atti di trasferimento di terreni necessari ed in genere a scopo di arrotondamento fondiario.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.3 opere e miglioramenti fondiari
Data:21/03/1956
Numero:7


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 2.3.4 - L.R. 21 marzo 1956, n. 7. [1]

Provvidenze per la costruzione di laghi collinari e per gli atti di trasferimento di terreni necessari ed in genere a scopo di arrotondamento fondiario.

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale coordina le iniziative per la programmazione e costruzione di laghi collinari, sollecita a promuovere gli studi e le ricerche necessari al fine di censire le possibilità di formazione dei laghi medesimi nel territorio della Regione.

 

     Art. 2.

     Per la costruzione di laghi collinari, in aggiunta ai contributi previsti dalle leggi vigenti per le opere di miglioramento fondiario, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere temporaneamente un premio di incoraggiamento nella misura massima del 25 per cento della spesa riconosciuta.

     Qualora gli interessati possano fruire di analoghi premi da altri enti, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrarli sino alla misura suindicata.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4.

     Per la concessione e liquidazione dei contributi ordinari e dei premi temporanei previsti dalla presente legge si seguono le norme di cui all'art. 6 dell'indicata legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, Il finanziamento relativo fa carico al cap. 142 dello stato di previsione della spesa del Bilancio 1956, ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[2] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 29 dicembre 1983, n. 31. Inoltre il presente comma è stato abrogato anche dall'art. 22 della L.R. 28 maggio 1985, n. 14.