§ 2.2.6 - L.R. 5 luglio 1956, n. 23. [*]
Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo
Data:05/07/1956
Numero:23


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 


§ 2.2.6 - L.R. 5 luglio 1956, n. 23. [*]

Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate.

 

Art. 1. [1]

     Qualora non sussistano o non vengano applicate speciali provvidenze statali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a con cedere contributi del 50 per cento per l'acquisto di sementi elette di cereali e di piante orticole, a coltivatori diretti ed a cooperative che ne facciano impiego nelle aziende gestite.

     I prezzi delle sementi di cui al comma precedente da prendere a base per la concessione del contributo saranno quelli riconosciuti congrui, anno per anno, dal Comitato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

 

     Art. 2. [2]

     Per quanto concerne il grano da seme ciascun coltivatore diretto può beneficiare, una sola volta per ogni anno, del contributo fino ad un massimo di due quintali di grano selezionato sussidiabile.

     Per quanto concerne le sementi orticole ciascun coltivatore diretto può beneficiare, una sola volta per ogni anno e per ogni specie, del contributo fino ad un massimo di L. 5.000 per ogni specie orticola ammessa annualmente a fruire del contributo dall'Assessorato alla agricoltura e foreste.

     Per le cooperative i contributi di cui ai precedenti commi verranno concessi per ciascun socio coltivatore con esclusione dei soci che ne abbiano già beneficiato.

 

     Art. 3. [3]

     Ai fini della presente legge la definizione di coltivatore diretto è quella contemplata dall'art. 48 della L. 2 giugno 1961, n. 454.

 

     Art. 4. [4]

     Le domande per fruire del contributo per l'acquisto di grano selezionato da seme devono essere inviate entro il 31 agosto di ogni anno agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, i quali, accertata la condizione del richiedente, rilasciano dichiarazione di nulla-osta per l'acquisto della semente selezionata.

     Le domande devono essere corredate:

     a) di una dichiarazione del Sindaco attestante la qualità di coltivatore diretto del richiedente nonché la superficie destinata dal medesimo a coltivazione del frumento;

     b) di uno stato di famiglia del richiedente.

     I contributi sono concessi e liquidati dagli Ispettori provinciali dell'agricoltura.

     Il pagamento dei contributi concessi all'agricoltore in applicazione della presente legge può essere disposto a favore della ditta venditrice della semente quando l'agricoltore interessato ne abbia fatto richiesta contestuale nella domanda.

 

     Art. 5.

     Il contributo deve essere restituito se il concessionario non impieghi le sementi nella sua azienda per la semina, o sia inadempiente agli altri obblighi eventualmente imposti nella concessione.

 

     Art. 6.

     Le spese per l'applicazione della presente legge fanno carico al cap. 154 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1956 ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 1967, n. 8.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 giugno 1967, n. 8.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 23 giugno 1967, n. 8.

[4] Comma così modificato dalla L.R. 23 giugno 1967, n. 8.