§ 2.2.2 - L.R. 12 novembre 1954, n. 21.
Provvidenze eccezionali a favore degli allevatori per l'acquisto dei mangimi indispensabili a fronteggiare le conseguenze della siccità.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo
Data:12/11/1954
Numero:21


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 


§ 2.2.2 - L.R. 12 novembre 1954, n. 21. [1]

Provvidenze eccezionali a favore degli allevatori per l'acquisto dei mangimi indispensabili a fronteggiare le conseguenze della siccità.

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere l'onere degli interessi per i prestiti contratti da allevatori di bestiame, presso istituti di credito ovvero enti autorizzati ad esercitare il credito agrario indiretto, per l'acquisto entro il 31 marzo 1955 di mangimi da destinare al bestiame medesimo.

     L'onere che l'Amministrazione regionale si assume per ciascun allevatore va riferito al periodo compreso tra il momento dell'accensione del prestito ed il 31 ottobre 1955 per una somma non superiore al valore del mangime da acquistare nella misura massima indicata nell'articolo seguente.

 

     Art. 2.

     Le quantità di mangimi, da considerare in relazione alle provvidenze di cui alla presente legge, non potranno superare il valore alimentare delle unità nutritive foraggere per capo fissate come in appresso:

     a) per gli ovini 20 unità;

     b) per i bovini, rapportati a capo grosso, 120 unità;

     c) per i suini 25 unità.

     Agli effetti della presente legge l'unità nutritiva foraggera e rapportata al valore alimentare di un chilogrammo d'orzo.

 

     Art. 3.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una garanzia sussidiaria dell'80 per cento dell'ammontare del prestito di cui all'art. 1.

 

     Art. 4.

     Le domande devono essere rivolte agli istituti ed enti, di cui all'art. 1, e devono indicare il comune ove il bestiame è stato censito, il numero e la specie del bestiame posseduto, ed essere corredate da un certificato rilasciato dall'autorità comunale sulle denunce dell'abigeato.

 

     Art. 5.

     Il pagamento degli interessi verrà disposto, con le modalità che verranno stabilite d'intesa fra l'assessorato alle finanze e gli istituti ed enti di cui all'art. 1, con decreto del Presidente della Giunta regionale in base a conforme deliberazione di Giunta, su proposta del l'assessore alle finanze.

 

     Art. 6.

     L'assessorato all'agricoltura e foreste determinerà le modalità delle assegnazione dei diversi mangimi.

 

     Art. 7.

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.