§ 2.2.1 - L.R. 8 luglio 1952, n. 21.
Costituzione del patrimonio in grano delle Casse Comunali di Credito Agrario.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo
Data:08/07/1952
Numero:21

§ 2.2.1 - L.R. 8 luglio 1952, n. 21. [1]

Costituzione del patrimonio in grano delle Casse Comunali di Credito Agrario.

 

Art. 1.

     E' costituito presso l'Istituto di Credito Agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, a carico del Bilancio della Regione un fondo destinato alla costituzione del patrimonio granario delle Casse Comunali di Credito Agrario.

 

Art. 2.

     Le disponibilità del fondo di cui all'articolo precedente sono convertite, dall'Istituto incaricato, in grano da seme da distribuire, secondo un piano di ripartizione approvato dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, alle Casse Comunali in attività, ed a quelle che verranno costituite, e, per quelle assunte in gestione, alle filiali dell'Istituto che ne tengano luogo, con precedenza a quelle Casse il cui patrimonio in grano è stato liquidato per effetto di provvedimento di autorità.

 

Art. 3.

     L'acquisto di grano, di cui al precedente art. 2, è effettuato dall'Istituto, a ciò delegato, secondo le direttive dell'Assessorato alla Agricoltura e Foreste. Alle Casse Comunali, e, per quelle assunte in gestione, alle filiali dell'Istituto che ne tengano luogo, è fatto obbligo di dare la preferenza, nelle erogazioni di prestiti in grano, ai piccoli agricoltori ed alle cooperative agricole.

     I prestiti sono concessi dalle Casse Comunali secondo i criteri e le norme stabilite dai rispettivi statuti e dalle leggi e regolamenti vigenti, ad un interesse non superiore al 6 per cento in ragione di anno.

 

Art. 4.

     I contributi di cui all'art. 2 della Legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, sono estesi alla spesa occorrente per la sistemazione dei magazzini delle Casse, necessari per rendere possibile la selezione e la conservazione delle sementi. A tal fine sarà istituito apposito articolo sul capitolo di bilancio relativo a detta legge.

 

Art. 5.

     Le perdite per calamità naturali, accertate nelle operazioni effettuate dalle Casse Comunali di Credito Agrario e che non abbiano trovato risarcimento con provvidenze statali o regionali, rimangono a carico della Regione fino alla misura del 20 per cento del loro ammontare.

     L'accertamento delle perdite spetta all'Assessorato alle Finanze.

     Gli oneri derivanti dal presente articolo fanno carico al capitolo 32 del Bilancio regionale 1952 ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

 

Art. 6.

     L'Istituto gestore del fondo, attraverso i documenti che le Casse Comunali sono tenute a trasmettergli periodicamente, controlla che l'erogazione dei prestiti in grano avvenga in conformità alla presente legge e per i fini da questi voluti.

 

Art. 7.

     Le Casse Comunali, tramite l'Istituto gestore del fondo, restituiscono il capitale anticipato all'Amministrazione regionale in venti rate annuali senza interesse a partire dal raccolto dell'undicesima annata agraria successiva a quella della consegna.

     L'Istituto cura il realizzo delle rate di ammortamento nei Confronti delle Casse Comunali in estinzione dell'anticipazione loro concessa in forza della presente legge, e ne effettua il versamento alla Regione.

 

Art. 8.

     L'Istituto gestore, dopo il raccolto e comunque non oltre il trenta settembre di ciascun anno, riassumerà i dati pervenutigli dalle Casse Comunali, relativi alle erogazioni e riscossioni dei prestiti del grano loro assegnato, in un rendiconto che trasmetterà all'Assessorato alle Finanze della Regione, cui è riservata l'approvazione della gestione.

 

Art. 9.

     L'Assessore alle Finanze è autorizzato a stipulare con lo Istituto di Credito Agrario per la Sardegna apposita convenzione per la gestione del fondo di cui alla presente legge,

 

Art. 10.

     Il fondo di cui all'art. 1 è costituito inizialmente con lo stanziamento di L. 100 milioni previsto al capitolo 147 del Bilancio regionale 1952.

     Negli stati di previsione dei successivi esercizi finanziari sarà stabilita la somma annualmente destinata ad incremento del fondo predetto.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.