§ 1.4.74 - L.R. 9 dicembre 2002, n. 23.
Riconoscimento dello stato giuridico delle Agenzie governative regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:09/12/2002
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Riconoscimento delle Agenzie governative regionali.
Art. 2.  Requisiti delle Agenzie governative regionali.
Art. 3.  Istanza per il riconoscimento dello status di Agenzia governativa regionale.
Art. 4.  Attribuzione dello status di Agenzia governativa regionale.
Art. 5.  Affidamento dei programmi.


§ 1.4.74 - L.R. 9 dicembre 2002, n. 23.

Riconoscimento dello stato giuridico delle Agenzie governative regionali.

(B.U. 19 dicembre 2002, n. 37).

 

     Art. 1. Riconoscimento delle Agenzie governative regionali.

     1. Con la presente legge la Regione autonoma della Sardegna individua i requisiti che debbono possedere gli organismi che svolgono un ruolo di servizio per le politiche regionali e che, a tal fine, vengono riconosciuti quali Agenzie governative regionali.

 

     Art. 2. Requisiti delle Agenzie governative regionali.

     1. Per poter ottenere il riconoscimento dello status di Agenzia governativa regionale, così come previsto nell'articolo 4, gli organismi devono possedere i seguenti requisiti:

     a) disporre di complessivi programmi di azione annuali che per statuto o regolamento sono approvati dal governo regionale o dal Consiglio regionale;

     b) essere condotti da organi di amministrazione soggetti a ratifica od accettazione da parte del governo regionale o del Consiglio regionale, oppure da questi direttamente nominati;

     c) essere di proprietà della Regione autonoma della Sardegna in modo diretto od indiretto attraverso quote di maggioranza;

     d) non esercitare attività che possano configurarsi come concorrenziali rispetto alla ordinaria offerta privata di prestazioni, beni e servizi presente entro la regione, ivi inclusa la partecipazione a gare e trattative pubbliche o private, salvo quanto specificamente previsto dai programmi di attività approvati dalla Amministrazione regionale in relazione alle funzioni da esercitare quali agenzie di sviluppo, e pertanto con l'evidenza del particolare carattere di innovazione, impulso e promozione economico-sociale dei progetti. Resta fermo, in attuazione delle vigenti disposizioni (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi"; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, "Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese"), che il soggetto affidatario della progettazione di servizi non può esserne anche fornitore, o concorrere alla aggiudicazione dei medesimi, né possono concorrervi società e soggetti controllati (ai sensi dell'articolo 2359, comma primo, punto terzo, del codice civile) del predetto soggetto affidatario.

 

     Art. 3. Istanza per il riconoscimento dello status di Agenzia governativa regionale.

     1. Gli organismi che intendono ottenere il riconoscimento dello status di Agenzia governativa regionale devono inoltrare apposita richiesta all'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, corredata di tutta la documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2.

 

     Art. 4. Attribuzione dello status di Agenzia governativa regionale.

     l. Lo status di Agenzia governativa regionale è attribuito agli organismi che abbiano i requisiti indicati all'articolo 2 con decreto del Presidente della Regione, previa conforme delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

 

     Art. 5. Affidamento dei programmi.

     1. La Regione autonoma della Sardegna può affidare direttamente alle Agenzie governative regionali l'attuazione di programmi regionali, nazionali e comunitari coerenti con le finalità statutarie delle Agenzie medesime.