§ 1.3.39 - L.R. 16 maggio 1968, n. 28.
Inquadramento di personale nei ruoli dell'Amministrazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:16/05/1968
Numero:28

§ 1.3.39 - L.R. 16 maggio 1968, n. 28. [1]

Inquadramento di personale nei ruoli dell'Amministrazione regionale.

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a mantenere in servizio il personale che alla data del 30 settembre 1967 prestava la propria opera per l'attuazione delle LL.RR. 17 dicembre 1956, n. 35, 20 dicembre 1962, n. 26, integrata con L.R. 9 aprile 1965, n. 12, 7 aprile 1965, n. 10, nonché il personale salariato giornaliero e temporaneo del Centro regionale antimalarico e antinsetti in servizio, alla stessa data, presso l'Amministrazione centrale.

     La norma di cui al precedente comma si applica anche nei confronti del personale addetto alla manutenzione dei materiali in dotazione ai servizi di sicurezza nelle campagne, di quello assunto per le esigenze dei controlli zootecnici previsti dalla L. 27 novembre 1956, n. 1367, di quello assunto per l'attuazione della L. 11 giugno 1962, n. 588, e di quello in servizio ai sensi del secondo comma dell'art. 21 della L.R. 3 luglio 1963, n. 10.

     Il personale di cui ai commi precedenti, sulla base delle mansioni da ciascuno effettivamente esercitate e purché in possesso del competente titolo di studio, viene nominato impiegato avventizio, o salariato temporaneo. Al personale stesso compete il trattamento economico della qualifica iniziale del personale di ruolo delle corrispondenti carriere, ovvero quello delle corrispondenti categorie dei salariati permanenti.

 

Art. 2.

     Il personale nominato impiegato avventizio o salariato temporaneo a norma dell'articolo precedente verrà inquadrato, mediante concorsi interni di idoneità, nei ruoli organici del personale regionale con la qualifica iniziale della carriera corrispondente alla categoria di impiego avventizio, tenuto anche conto dello specifico titolo di studio da ciascuno posseduto, ovvero nella pianta organica dei salariati permanenti, nella categoria e con la qualifica corrispondente alla sperimentata capacità professionale di ciascuno.

     I concorrenti dichiarati idonei conseguiranno la nomina in ruolo. Essi occuperanno, secondo l'ordine di graduatoria, i posti liberi in organico [2].

     Gli impiegati e i salariati di cui al primo comma, se in possesso del prescritto titolo di studio, potranno contemporaneamente partecipare, oltre che al concorso di idoneità corrispondente alla categoria di appartenenza come avventizio o salariato temporaneo, anche a quello relativo alla carriera corrispondente al titolo di studio posseduto. Analogamente, ai fini del conseguimento dell'idoneità all'inquadramento nella carriera corrispondente al titolo di studio posseduto, potranno partecipare ai predetti concorsi gli impiegati già in ruolo ed i salariati permanenti.

     Nei confronti del personale passato in carriera superiore ai sensi del comma precedente il servizio regionale prestato è valutato secondo le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 11 della L.R. 16 maggio 1968, n. 29, salve le ipotesi non previste dalle stesse disposizioni, nelle quali ipotesi il servizio precedentemente prestato non è valido ai fini della determinazione della qualifica di inquadramento e della progressione in carriera.

 

Art. 3.

     I concorsi interni di idoneità previsti dal precedente art. 2 per l'inquadramento del personale nominato impiegato avventizio o salariato temporaneo sono indetti, una volta tanto, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sul trattamento economico degli impiegati e dei salariati regionali di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della L.R. 3 luglio 1963, n. 10.

     Le prove in cui si articolano i concorsi interni di idoneità, la costituzione e la composizione delle relative commissioni giudicatrici, la formazione delle graduatorie ed ogni specificazione necessaria per il regolare espletamento dei concorsi stessi sono disciplinate dai decreti che indicono i concorsi medesimi, tenuti presenti i principi stabiliti in materia dalle leggi dello Stato.

 

Art. 4.

     Sono vietate nuove assunzioni di personale non di ruolo a qualunque titolo. e sotto qualsiasi forma e su qualsiasi capitolo di bilancio, ancorché consentite da leggi particolari, ad eccezione di quelle relative al personale stagionale operaio necessario per l'attuazione dei programmi di lotta del Centro regionale antimalarico e antinsetti e del servizio regionale antincendi, nonché di quelle previste dall'art. 5 della L.R. 3 luglio 1963, n. 10.

     A far data dall'entrata in vigore della presente legge i titoli di spesa relativi al pagamento del personale assunto a tempo determinato, per essere messi a pagamento, debbono essere corredati da una dichiarazione del capo dell'Ufficio competente, attestante che il personale medesimo è addetto al servizio per il quale è stato temporaneamente assunto.

     Le assunzioni del personale a tempo determinato di cui al primo comma, utilizzato per scopi diversi da quelli previsti nel decreto di assunzione o comunque nel provvedimento di conferimento dell'incarico, sono nulle.

     Il Presidente della Giunta, gli Assessori e i capi degli uffici che adibiscono il personale a servizi normali di istituto e comunque a scopi diversi da quelli contemplati nel decreto di assunzione o nel provvedimento di conferimento dell'incarico, sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate.

 

Art. 5.

     A copertura dell'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge per il 1968, valutato in lire 416.770.000, sono apportate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1968: (Omissis).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[2] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 30 luglio 1970, n. 6. Vedi anche l'art. 14 della L.R. n. 6/1970.