§ 1.3.32 - L.R. 9 aprile 1964, n. 11.
Interpretazione autentica dell'art. 5 della L.R. 30 novembre 1961, n. 16.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:09/04/1964
Numero:11

§ 1.3.32 - L.R. 9 aprile 1964, n. 11. [1]

Interpretazione autentica dell'art. 5 della L.R. 30 novembre 1961, n. 16.

 

Art. 1.

     Fino a quando non avranno applicazione le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale, al personale comandato che passa alle dipendenze della Regione vengono mantenuti le funzioni esercitate ed il trattamento economico in godimento, con esclusione del trattamento di missione e delle indennità, di cui al secondo e terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6 modificata con legge regionale 27 luglio 1950, n. 40, e successive modificazioni, eventualmente godute dal personale medesimo.

 

Art. 2.

     La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.