§ 1.3.28 - L.R. 13 luglio 1962, n. 8.
Comando di personale per le esigenze dell'Assessorato agli enti locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:13/07/1962
Numero:8

§ 1.3.28 - L.R. 13 luglio 1962, n. 8. [1]

Comando di personale per le esigenze dell'Assessorato agli enti locali.

 

Art. 1.

     Per le esigenze dell'assessorato agli enti locali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, oltre i contingenti previsti nelle tabelle organiche allegate alla legge regionale 20 maggio 1960, n. 9 di personale appartenente alla carriera direttiva del Ministero dell'interno - Amministrazione civile - e del Ministero del tesoro di qualifica non superiore a Ispettore generale od a Direttore di ragioneria di prima classe e non inferiore a Consigliere di prima classe o a Vice Direttore di ragioneria di prima classe o a Vice Direttore di ragioneria, da comandarsi, ai sensi dell'art. 56 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 nel numero massimo di sei unità.

 

Art. 2.

     Al personale comandato di cui al precedente articolo viene corrisposto, oltre il trattamento economico goduto presso l'Amministrazione di appartenenza, l'indennità istituita con l'articolo 4 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, nonché la indennità prevista dall'articolo 1 della legge regionale 8 febbraio 1955, n. 2.

 

Art. 3.

     Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 6, 8, 10, 11 e 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1962 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

 

Art. 4. [2]

 

Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[2] Reca disposizioni relative al bilancio 1962.