§ 1.3.20 - L.R. 4 maggio 1956, n. 16.
Trattamento economico di missione spettante al personale in servizio presso la Regione Autonoma della Sardegna.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:04/05/1956
Numero:16


Sommario
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 


§ 1.3.20 - L.R. 4 maggio 1956, n. 16. [1]

Trattamento economico di missione spettante al personale in servizio presso la Regione Autonoma della Sardegna.

 

     Artt. 1. - 5. [2]

 

Art. 6.

     Le indennità di cui agli articoli precedenti sono dovute anche al personale comandato presso la Regione, appartenente alle amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici, senza pregiudizio di quanto è stabilito negli articoli 3 della legge regionale 7 dicembre 1949. n. 6, e 2 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 7.

     In ogni caso al personale comandato non potrà essere fatto un trattamento inferiore a quello previsto dalle leggi statali.

 

     Art. 7.

     Al personale comandato spettano per il trasferimento della famiglia, del mobilio, delle masserizie e del bagaglio alla sede assegnatagli nell'ambito della Regione le normali indennità e i rimborsi previsti dalle leggi dello Stato, ed è consentito il trasporto del mobilio e delle masserizie con mezzo privato purché intervenga preventiva autorizzazione del Presidente della Giunta regionale e la spesa preventivata sia riconosciuta congrua dall'Assessorato alle finanze.

 

     Art. 8.

     Al personale delle amministrazioni pubbliche comandato per effetto del trasferimento degli uffici e dei servizi dallo Stato alla Regione, a norma degli artt. 6 e 56 dello Statuto speciale per la Sardegna, non si applica il disposto degli artt. 3 e 4 della legge regionale dicembre 1949, n. 6.

     Tale disposto si applica, invece, al predetto personale che, con apposito provvedimento, è comandato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale della Regione.

 

     Art. 9.

     La spesa relativa all'applicazione della presente legge fa carico al cap. 11 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1956 ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

 

     Art. 10. [3]

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[2] Articoli abrogati dall'art. 1 della L.R. 18 maggio 1962, n. 5.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 18 maggio 1962, n. 5.