§ 1.3.7 - L.R. 18 maggio 1951, n. 10.
Concessione di una indennità per rischio maneggio fondi a funzionari della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:18/05/1951
Numero:10

§ 1.3.7 - L.R. 18 maggio 1951, n. 10. [1]

Concessione di una indennità per rischio maneggio fondi a funzionari della Regione.

 

Art. 1.

     Al Cassiere regionale viene corrisposta, a titolo di rimborso per eventuali perdite dal maneggio di fondi, un'indennità mensile nella misura di lire 15.000.

 

 


[1] Modificata dalla L.R. 18 maggio 1961, n. 7. Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.