§ 1.2.8 - L.R. 25 maggio 1966, n. 3.
Sulla utilizzazione dei mezzi, dei fondi e del personale a disposizione della Giunta regionale nel corso delle elezioni del quarto Consiglio regionale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali: consiglio e giunta
Data:25/05/1966
Numero:3

§ 1.2.8 - L.R. 25 maggio 1966, n. 3. [1]

Sulla utilizzazione dei mezzi, dei fondi e del personale a disposizione della Giunta regionale nel corso delle elezioni del quarto Consiglio regionale della Sardegna.

 

Art. 1.

     E' istituita una Commissione consiliare al fine di accertare:

     a) l'uso degli automezzi a disposizione dei componenti la Giunta regionale, nel corso della campagna per la elezione del quarto Consiglio regionale della Sardegna;

     b) le spese disposte dalla Giunta regionale nel corso della medesima campagna elettorale, sui seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1961, approvato con L.R. 23 dicembre 1960, n. 16:

     - Capitoli 3, 4, 12, 34, 43, 69, 71, 98, 114, 116, 122, 128, 133, 134, 145, 164, 169, 184, 193, 195;

     c) le spese effettuate, nello stesso periodo, dagli Assessorati per la corrispondenza dei componenti i predetti organi regionali;

     d) le missioni compiute dai dipendenti dell'Amministrazione regionale nello stesso periodo di tempo e le cause di esse.

 

Art. 2.

     L'indagine sulle spese effettuate con gli stanziamenti dei capitoli indicati all'articolo precedente è limitata al periodo 1° febbraio 1961-30 giugno 1961.

 

Art. 3.

     La Commissione è composta nei modi di cui all'art. 126 del Regolamento interno dei Consiglio regionale della Sardegna.

     La nomina della Commissione è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale.

 

Art. 4.

     La stessa Commissione presenterà al Consiglio apposita relazione entro sessanta giorni dalla data della sua costituzione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.