§ 1.2.4 - L.R. 3 dicembre 1958, n. 20.
Istituzione di un nuovo Assessorato regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali: consiglio e giunta
Data:03/12/1958
Numero:20


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 


§ 1.2.4 - L.R. 3 dicembre 1958, n. 20. [1]

Istituzione di un nuovo Assessorato regionale.

 

Art. 1.

     La Giunta regionale è composta del Presidente e di nove Assessori.

 

     Art. 2.

     Al nuovo Assessorato sono attribuite le competenze previste dalla legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, e quelle altre che possono essergli eventualmente demandate nei limiti delle competenze riconosciute alla Regione dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

 

     Art. 3. [2]

     Il ruolo organico provvisorio del nuovo Assessorato è stabilito nella tabella allegata alla presente legge di cui fa parte integrante.

     I posti delle carriere direttive sono ricoperti sia con personale comandato da altre amministrazioni pubbliche, sia con personale in servizio presso la Regione alla data del 31 dicembre 1957.

     I posti della carriera di concetto sono ricoperti con personale comandato da altre amministrazioni pubbliche ed, almeno fino al 40 per cento dei posti previsti nella tabella organica, con personale in servizio presso la Regione alla data del 31 dicembre 1957.

     I posti delle carriere esecutiva ed ausiliaria sono ricoperti solo con personale in servizio presso la Regione alla data suindicata.

     Le sedi delle Sezioni di controllo sulle Province e sui Comuni, ai fini del trattamento economico del personale comandato ad esse destinato. sono equiparate alla sede di Cagliari.

 

     Tabella.

     (Omissis) [3].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[2] Articolo così sostituito dalla L.R. 23 marzo 1960, n. 6.

[3] Tabella modificata dalle LL.RR. n. 6/1960, n. 9/1960 e sostituita dalla L.R. n. 10/1963.