Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 30. Credito |
Capitolo: | 30.6 credito edilizio e fondiario |
Data: | 14/04/1921 |
Numero: | 488 |
Sommario |
Art. unico. E' convertito in legge il decreto 2 settembre 1919, n. 1627, relativo alla costituzione di un nuovo ente denominato: "Consorzio di credito per le opere pubbliche", con [...] |
§ 30.6.a - Legge 14 aprile 1921, n. 488. [1]
Conversione in legge del regio decreto 2 settembre 1919, n. 1627, sulla costituzione in Roma del consorzio di credito per le opere pubbliche.
(G.U. 27 aprile 1921, n. 99).
E' convertito in
"a) Art. 2, primo comma:
"Del consorzio fanno parte la cassa depositi e prestiti, l'istituto nazionale delle assicurazioni, la cassa nazionale delle assicurazioni sociali, l'istituto nazionale di credito per la cooperazione e le casse di risparmio che ne facciano domanda".
b) Art. 9, primo comma:
"Il consorzio è amministrato da un consiglio di amministrazione composto del presidente e di altri dieci membri, oltre di un delegato dell'istituto nazionale di credito per la cooperazione".
Art. 9, secondo comma: dopo le parole "due del ministero dei lavori pubblici", aggiungere: "uno del ministero dell'industria e commercio".
[1] Abrogata dall'art. 2 del