§ 5.4.82 - D.P.G.R. 11 settembre 1991, n. 0452.
Regolamento per le strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali approvato con D.P.G.R. n. 083/1990 - Integrazioni e modifiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:11/09/1991
Numero:0452


Sommario
Art. 1.      1. I commi 2 e 3 dell'art. 1 del regolamento di esecuzione previsto per le strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali dai commi 3 e 4 dell'articolo 15 della legge [...]
Art. 2.      1. Il comma 2 dell'articolo 2 del regolamento è sostituito come segue:
Art. 3.      1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 del regolamento sono sostituiti come segue:
Art. 4.      1. Al comma 1 dell'articolo 7 del regolamento la dizione «di norma» viene sostituita con la dizione «di massima».
Art. 5.      1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 10 del regolamento viene aggiunta la seguente frase:
Art. 6.      1. Al testo dell'allegato «Standards organizzativi e strutturali» al regolamento vengono apportate le modifiche e le integrazioni di cui ai successivi commi del presente articolo.


§ 5.4.82 - D.P.G.R. 11 settembre 1991, n. 0452.

Regolamento per le strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali approvato con D.P.G.R. n. 083/1990 - Integrazioni e modifiche.

(B.U. 5 dicembre 1991, n. 168).

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

     VISTO il regolamento di esecuzione per le strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali, previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 15 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, approvato con D.P.G.R. 14 febbraio 1990, n. 083/Pres. registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1990, reg. 7, foglio 155;

     RAVVISATA l'opportunità di introdurre alcune integrazioni e modifiche a seguito delle prime esperienze attuative del regolamento stesso;

     CONSIDERATO che le modifiche proposte tendono a meglio precisare taluni disposti e ad agevolarne l'applicazione con più puntuali indicazioni procedurali;

     VISTO il parere espresso su tali modifiche nella seduta del 17 aprile 1991 dal Comitato consultivo in materia di attuazione del Piano socio- assistenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 33/1988;

     VISTO inoltre il parere espresso nella seduta del 12 luglio 1991 dal Comitato dipartimentale per i servizi sociali;

     VISTO l'art. 42 dello statuto di autonomia;

     SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3639 del 30 luglio 1991;

 

DECRETA

 

     Sono approvate le integrazioni e le modifiche al Regolamento di esecuzione per le strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali, previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 15 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 ed approvato con D.P.G.R. n. 083/Pres. del 14 febbraio 1990, riportate nel testo allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale.

     Dette integrazioni e modifiche entreranno in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente decreto, che sarà preventivamente inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

 

     Regolamento per le strutture di accoglimento residenziale per finalità

assistenziali

Integrazioni e modifiche.

 

Art. 1.

     1. I commi 2 e 3 dell'art. 1 del regolamento di esecuzione previsto per le strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali dai commi 3 e 4 dell'articolo 15 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, di seguito denominato «Regolamento», sono istituiti come segue:

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     1. Il comma 2 dell'articolo 2 del regolamento è sostituito come segue:

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 del regolamento sono sostituiti come segue:

     (Omissis) [3].

     2. Al comma 4 dell'articolo 3 del regolamento è soppressa la lettera c).

     3. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 3 del regolamento è sostituita come segue:

     (Omissis) [4].

     «e) uno spazio ammissibile, nel rapporto utenti-superfici, che per ciascuna tipologia di strutture corrisponda ad almeno il 75% di quanto previsto dal presente regolamento per le camere da letto e i locali adibiti a pranzo-soggiorno.».

 

     Art. 4.

     1. Al comma 1 dell'articolo 7 del regolamento la dizione «di norma» viene sostituita con la dizione «di massima».

 

     Art. 5.

     1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 10 del regolamento viene aggiunta la seguente frase:

     (Omissis) [5].

 

     Art. 6.

     1. Al testo dell'allegato «Standards organizzativi e strutturali» al regolamento vengono apportate le modifiche e le integrazioni di cui ai successivi commi del presente articolo.

     2. «Servizio di pronta accoglienza»

     a) al terzo capoverso del sottotitolo «Destinatari» la dizione «di norma» viene sostituita con la dizione «di massima»;

     b) al primo capoverso del sottotitolo «Articolazione della struttura» la dizione «di norma» viene sostituita con la dizione «di massima».

     3. «Gruppi appartamento»

     a) al sottotitolo «Definizione e caratteristiche» la parentesi «massimo 8» è sostituita con la parentesi «massimo 10»;

     b) al sottotitolo «Destinatari» la dizione «di norma» è sostituita con la dizione «di massima»;

     c) al secondo capoverso del sottotitolo «Personale» le parole «e comunque non inferiore a 1:8» vengono sostituite con le parole «e tale da rendere possibile la realizzazione di progetti educativi personalizzati»;

     d) al primo capoverso del sottotitolo «Spazi individuali» le parole «al massimo di due letti» sono sostituite con le parole «al massimo di tre letti».

     4. «Comunità educativo-assistenziali»

     Al quarto capoverso del sottotitolo «Definizione e caratteristiche» la dizione «di norma» è sostituita dalla dizione «di massima».

     5. «Comunità alloggio»

     Al sottotitolo «Definizione e caratteristiche» è soppressa la frase finale successiva alle parole «dimensione comunale».

     6. Il testo del titolo «Comunità terapeutiche - Comunità di accoglienza» è sostituito con il seguente:

     (Omissis) [6].

     7. «Casa albergo»

     Il testo del sottotitolo «Articolazione della struttura» è sostituito come segue:

     (Omissis) [7].

     8. «Residenze di assistenza sanitaria e sociale»

     Nel testo del sottotitolo «Spazi individuali e semicollettivi, camere da letto» sono soppresse le parole «con una tolleranza del 20% per le strutture già esistenti».

     9. Dopo il testo finale intitolato «Strutture ad utenza diversificata» è aggiunto quanto segue:

     (Omissis) [8].

 

 


[1] Modifica già inserita nel testo del regolamento originario.

[2] Vedi nota che precede.

[3] Vedi nota [2].

[4] Vedi nota [2].

[5] Vedi nota [2].

[6] Vedi nota [2].

[7] Vedi nota [2].

[8] Vedi nota [2].