§ 3.1.5 – L.P. 10 luglio 1961, n. 5.
Disposizioni integrative alla legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica
Data:10/07/1961
Numero:5


Sommario
Art. 1.      Al secondo comma dell'art. 24 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, dopo le parole:
Art. 2.      Al quarto comma dell'art. 25 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, come inserito con la legge provinciale 10 novembre 1960, n. 11, aggiungere il seguente comma:
Art. 3.  Disposizioni transitorie.


§ 3.1.5 – L.P. 10 luglio 1961, n. 5.

Disposizioni integrative alla legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8.

(B.U. 25 luglio 1961, n. 31).

 

     Art. 1.

     Al secondo comma dell'art. 24 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, dopo le parole:

     “Trascorso tale termine la domanda si ritiene accolta" aggiungere le parole: "e la licenza deve essere rilasciata immediatamente".

 

          Art. 2.

     Al quarto comma dell'art. 25 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, come inserito con la legge provinciale 10 novembre 1960, n. 11, aggiungere il seguente comma:

     “Per l'esercizio di tale facoltà, la Giunta provinciale può prescrivere al Comune competente che, contemporaneamente alla notifica della licenza edilizia all'interessato, sia comunicata ad essa Giunta copia della licenza accordata con il relativo progetto di lavori".

 

          Art. 3. Disposizioni transitorie.

     Dopo l'art. 40 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8 aggiungere il seguente art. 41:

     “Proroga termine di salvaguardia

     In sede di prima applicazione della legge provinciale la Giunta provinciale può, con propria deliberazione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, prorogare fino a due anni il termine massimo assegnato dal secondo e quarto comma dell'art. 25".