§ 12.6.4 - L. 27 luglio 1962, n. 1228.
Trattamento tributario degli Istituti di credito a medio e lungo termine.


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.6 disciplina generale
Data:27/07/1962
Numero:1228


Sommario
Art. 1.      Gli istituti di credito e le sezioni di aziende e di istituti di credito che esercitano, in conformità alle disposizioni della legge e dei loro statuti, il credito a medio e lungo termine, sono [...]
Art. 2.      Nella determinazione del reddito imponibile di categoria B gli istituti, le sezioni e le aziende indicate nel primo comma dell'art. 1, possono operare per ciascun esercizio una detrazione [...]
Art. 3.      Gli istituti, le sezioni e le aziende, indicati dall'art. 1, devono dichiarare annualmente le somme sulle quali si commisura l'imposta di abbonamento dovuta per l'esercizio precedente.
Art. 4.      Sono abrogate le disposizioni di legge aventi per oggetto particolari trattamenti tributari di esenzione o di abbonamento per istituti, sezioni o aziende che esercitano il credito a medio e [...]
Art. 5.      Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano:


§ 12.6.4 - L. 27 luglio 1962, n. 1228. [1]

Trattamento tributario degli Istituti di credito a medio e lungo termine.

(G.U. 22 agosto 1962, n. 211).

 

Art. 1.

     Gli istituti di credito e le sezioni di aziende e di istituti di credito che esercitano, in conformità alle disposizioni della legge e dei loro statuti, il credito a medio e lungo termine, sono tenuti a corrispondere per ciascun esercizio una imposta annua di abbonamento di quindici centesimi per ogni cento lire dell'ammontare dei crediti esistenti alla fine dell'esercizio per finanziamenti a medio e lungo termine da essi effettuati. La medesima imposta è dovuta, altresì, dalle aziende di credito per le loro sezioni o gestioni non fornite di personalità giuridica che esercitano, in conformità alle disposizioni della legge e degli statuti, il credito a medio e lungo termine.

     Agli effetti della presente legge si considerano a medio o lungo termine le operazioni a scopo d'investimento di durata non inferiore a tre anni.

     L'imposta di cui al primo comma è sostitutiva:

     a) di tutte le tasse e imposte indirette sugli affari relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, e a tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità relativi ai finanziamenti stessi ed alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, con esclusione soltanto delle tasse sugli atti giudiziari e degli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari. Sulle cambiali emesse e sulle delegazioni non negoziabili rilasciate da Regioni, Provincie, Comuni e Camere di commercio, industria e agricoltura, a favore degli istituti, sezioni o aziende in relazione ai suddetti finanziamenti, nonché sugli effetti cambiari emessi, anche all'estero, a favore degli istituti, sezioni e aziende suddetti ai sensi della legge 5 luglio 1961, n. 635, l'imposta di bollo è dovuta nella misura di lire cento per ogni milione di lire o frazione;

     b) dell'imposta di ricchezza mobile categoria A sugli interessi passivi relativi alle obbligazioni emesse nonché ai buoni fruttiferi ed ai certificati di deposito per finanziamenti a medio termine, emessi con scadenza non inferiore a quattro anni. Tali buoni e certificati sono soggetti all'imposta sulle obbligazioni. Se i buoni e certificati vengono rimborsati prima di quattro anni dall'emissione, nell'esercizio in cui il rimborso avviene è dovuta l'imposta di ricchezza mobile categoria A su tutti gli interessi corrisposti dalla data di emissione del buono o certificato, fermo restando il pagamento dell'imposta sulle obbligazioni;

     c) dell'imposta di ricchezza mobile categoria A sugli interessi passivi corrisposti sui fondi forniti dallo Stato o da soggetti domiciliati all'estero;

     d) dell'imposta di ricchezza mobile categoria A sugli interessi dei titoli e valori, di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 20 ed equivalenti dell'art. 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, nonché del bollo sui titoli stessi.

     Nei confronti degli istituti di credito costituiti ai sensi del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, del regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, del regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, del regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, del regio decreto-legge 2 giugno 1946, n. 491, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, della legge 22 giugno 1950, n. 445, dell'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, della legge 13 marzo 1953, n. 208, della legge 11 aprile 1953, n. 298, e della legge 31 luglio 1957, n. 742, l'imposta di abbonamento di cui al primo comma è sostitutiva anche delle tasse e delle imposte indirette sugli affari relative agli altri atti da essi compiuti in conformità delle norme legislative che li reggono e degli statuti, con esclusione delle tasse sugli atti giudiziari, degli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari e del bollo sulle cambiali, per il quale si applica quanto disposto nel comma terzo.

     L'imposta di cui al primo comma è ridotta a 10 centesimi, per un periodo transitorio di dieci anni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti degli istituti di cui al comma che precede che non siano già soggetti, in virtù di leggi precedenti, all'imposta di abbonamento in misura superiore.

     Restano ferme le norme vigenti sul gratuito patrocinio.

 

     Art. 2.

     Nella determinazione del reddito imponibile di categoria B gli istituti, le sezioni e le aziende indicate nel primo comma dell'art. 1, possono operare per ciascun esercizio una detrazione globale per rischi e perdite fino allo 0,40 per cento dell'ammontare dei crediti esistenti alla fine dell'esercizio per finanziamenti a medio e a lungo termine da essi effettuati.

     La parte della detrazione globale che eccede le perdite che nel corso dell'esercizio si sono verificate sui crediti a medio e a lungo termine, deve venire accantonata e deve essere iscritta in apposita voce del bilancio. In mancanza dell'accantonamento e dell'iscrizione in bilancio, la detrazione non è consentita.

     La detrazione globale è consentita sino al limite massimo dello 0,20 per cento dell'ammontare dei crediti se l'accantonamento previsto dal comma precedente ha raggiunto il 5 per cento dei crediti a medio e lungo termine esistenti alla fine dell'esercizio e non è ulteriormente consentita se l'accantonamento ha raggiunto il 10 per cento dei crediti.

     Se in un esercizio le perdite sui crediti a medio e a lungo termine superano la detrazione globale consentita per l'esercizio medesimo, la loro copertura deve avvenire con utilizzo dell'accantonamento costituito negli esercizi precedenti.

     Se in un esercizio l'ammontare delle perdite eccede la detrazione globale consentita per l'esercizio e l'accantonamento costituito negli esercizi precedenti, l'eccedenza è ammessa in detrazione in aggiunta della detrazione globale.

     Le somme destinate a scopi diversi da quello per il quale l'accantonamento è consentito entrano a comporre il reddito imponibile di categoria B dell'esercizio nel quale cessano di essere comprese nello speciale accantonamento.

 

     Art. 3.

     Gli istituti, le sezioni e le aziende, indicati dall'art. 1, devono dichiarare annualmente le somme sulle quali si commisura l'imposta di abbonamento dovuta per l'esercizio precedente.

     La dichiarazione deve essere presentata entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e, in mancanza, entro un mese dalla scadenza del termine per l'approvazione.

     La dichiarazione deve essere presentata in duplice copia, ciascuna delle quali deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, dal direttore generale e dalla persona preposta alla contabilità. Alla dichiarazione devono essere allegate copia del bilancio e del conto profitti e perdite e copia del verbale della deliberazione di approvazione con dichiarazione di conformità apposta dal segretario.

     La dichiarazione deve essere presentata all'ufficio del registro nella cui circoscrizione gli istituti, le sezioni o le aziende di credito hanno la loro sede legale e, dove esistono più uffici del registro, a quello degli atti pubblici e, per gli istituti, le aziende o le sezioni che hanno sede legale in Roma, all'Ufficio delle concessioni governative di Roma.

     L'ufficio restituisce al contribuente un esemplare della dichiarazione trascrivendovi l'ammontare dell'imposta che risulta dovuta sulla base di essa, ed il contribuente deve provvedere al pagamento in unica soluzione entro trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione.

     Per l'accertamento in rettifica degli imponibili non esattamente dichiarati, per l'accertamento d'ufficio degli imponibili omessi, per le sanzioni in caso di omessa o di infedele o incompleta dichiarazione, per la riscossione, per le contestazioni e per quanto altro riguarda l'applicazione dell'imposta annua di abbonamento, trovano applicazione le norme valevoli in materia d'imposta di registro.

 

     Art. 4.

     Sono abrogate le disposizioni di legge aventi per oggetto particolari trattamenti tributari di esenzione o di abbonamento per istituti, sezioni o aziende che esercitano il credito a medio e lungo termine, e le disposizioni aventi per oggetto particolari trattamenti tributari per le operazioni di credito a medio e a lungo termine o per ogni altra operazione di credito speciale, salvo quanto disposto dall'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, dall'art. 31 della legge 29 luglio 1957, n. 634, dalla legge 24 luglio 1961, n. 729, dalla legge 31 ottobre 1961, n. 1231 e dalla legge 18 dicembre 1961, n. 1470.

     Rimane invariato il trattamento tributario previsto dall'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, o dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, per le operazioni già deliberate dall'istituto di credito alla data dell'entrata in vigore della presente legge e che, a sensi delle vigenti disposizioni di legge, vi sono soggette, salva l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile categoria B con le modalità previste dall'art. 2 della presente legge.

     Nulla è innovato in ordine al trattamento tributario del credito agrario, salvo che l'abbonamento previsto dall'art. 21 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e dalle successive modificazioni, comprende anche l'imposta generale sull'entrata sugli interessi derivanti dalle operazioni di credito agrario e non comprende l'imposta di ricchezza mobile categoria B. L'art. 2 della presente legge si applica, con riferimento ai crediti derivanti dall'esercizio del credito agrario, anche nei confronti degli istituti, sezioni e aziende indicati dal citato art. 21 e dalle successive modificazioni.

     Per le operazioni poste in essere prima della data di entrata in vigore della presente legge a favore di Regioni, Provincie, Comuni e Camere di commercio, industria ed agricoltura, si continua ad applicare l'aliquota dell'imposta annua di abbonamento prevista dalle leggi istitutive e successive modificazioni, in relazione alle sole imposte di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 1.

 

     Art. 5.

     Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano:

     a) per quanto riguarda l'imposta di abbonamento e l'imposta di ricchezza mobile di categoria B, dall'esercizio sociale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;

     b) per quanto riguarda l'imposta di ricchezza mobile categoria A, sugli interessi passivi il cui pagamento scade dopo l'entrata in vigore della presente legge;

     c) per quanto riguarda l'imposta generale sull'entrata, sugli interessi attivi e sugli altri ricavi il cui pagamento scade dopo l'entrata in vigore della presente legge;

     d) per quanto riguarda le altre imposte indirette e le tasse, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la presente legge entra in vigore.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.