§ 15.1.4 - L. 18 dicembre 1951, n. 1599.
Diritti spettanti ai notai ed agli agenti di cambio accreditati per le operazioni di debito pubblico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.1 agenti di cambio
Data:18/12/1951
Numero:1599

§ 15.1.4 - L. 18 dicembre 1951, n. 1599. [1]

Diritti spettanti ai notai ed agli agenti di cambio accreditati per le operazioni di debito pubblico.

(G.U. 24 gennaio 1952, n. 20).

 

Art. 1.

     Per le autenticazioni delle firme sulle dichiarazioni di consenso ricevute dall'Amministrazione centrale del debito pubblico e dalle Intendenze di finanza, è dovuto al notaio o all'agente di cambio autenticante, il diritto di lire 5 per ogni 1000 lire del capitale nominale della rendita alla quale il consenso di riferisce.

     Tale diritto non può essere inferiore a lire 50, né superiore a lire 1000.

 

Art. 2.

     E' abrogato l'art. 206 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.